Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 870/1988 ECLI:IT:COST:1988:870 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to registration tax solidarity clause citing prior precedent.

Numero d'incarto Ordinanza 870/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 55 of the Registration Tax Law manifestly unfounded. The petitioner argued that the law's requirement for joint liability prevented a co-obligor from benefiting from a more favorable judgment obtained by another co-obligor, violating constitutional principles. The Court ruled that this issue was substantively identical to a previously decided case where the application of civil code principles to joint tax obligations was found not to violate the constitution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 53, 97 Cost.; Art. 1306, c.c.: The application of civil code principles regarding joint obligations to joint tax liabilities does not violate constitutional guarantees of equality and legal certainty.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint tax liability registration tax constitutional review legal certainty prior precedent solidarity clause favored judgment computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 Cost.
Art. 97 Cost.
Art. 1306, second comma, c.c.
cui all'art. 1306, secondo comma, c.c.
l. 11 marzo 1953 n.87
26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
ord. n. 544 del 1987
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),

promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da

Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino,

iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Macerata, sul ricorso

proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro

di Tolentino, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), nella parte in cui, "pur prevedendo la

solidarietà passiva quanto all'imposta di registro, non consente al

coobbligato che non sia insorto avverso l'accertamento di rettifica

pur a lui notificato, di avvalersi del giudicato più favorevole

formatosi in capo al condebitore che abbia esperito gli opportuni

mezzi di impugnazione", per contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost.;

Considerato che la questione si appalesa in termini

sostanzialmente analoghi ad altra (pure coinvolgente l'art. 55 d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 634) già dichiarata manifestamente infondata:

l'applicabilità all'obbligazione solidale tributaria dei principi di

cui all'art. 1306, secondo comma, c.c. priva l'impugnata normativa di

censure d'incostituzionalità nei termini prospettati (ord. n. 544

del 1987);

che, non sussistendo ragioni idonee a modificare quanto già

deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza anche della presente

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e

97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI