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Ordinanza 867/1988 ECLI:IT:COST:1988:867 Generato dall'IA

Ordinanza 867/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 867/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4

Regesto Legislator

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Ordinanza 867/1988 · Corte costituzionale: 1 della legge 4

Parole chiave

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diritto all'istruzione primaria necessità d'istruzione scolastica speciale assegnazione al circondario scolastico legislazione scolastica impugnazione di decisioni amministrative comune scolastico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4

agosto 1977, n. 517 ("Norme sulla valutazione degli alunni e

sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di

modifica dell'ordinamento scolastico"), promosso con ordinanza emessa

il 15 settembre 1987 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento

civile vertente tra Palladino Giuseppe ed altra e la Direzione del

Circolo didattico Sampierdarena II ed altro, iscritta al n. 808 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 15

settembre 1987 (R.O. n. 808 del 1987) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n.

517, nella parte in cui non prevede che, avverso i provvedimenti

dell'insegnante o degl'insegnanti di classe relativi al passaggio

degli alunni dall'una all'altra classe del corso d'istruzione

elementare, sia consentito ai genitori, in proprio e quali legali

rappresentanti dei figli minori, ricorso al giudice ordinario;

che la questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 2,

3, 24, 29, 30 e 34 Cost. sotto il profilo che esisterebbe al riguardo

un diritto assoluto, non adeguatamente tutelabile dinanzi al giudice

amministrativo, competente a conoscere della legittimità dei

provvedimenti su detti, in quanto la norma impugnata configura la

posizione dei genitori e degli alunni come interesse legittimo;

che appare evidente la manifesta infondatezza della questione,

in quanto nessuno degli articoli della Costituzione anzi detti

garantisce, in relazione alla carriera scolastica, un diritto

soggettivo assoluto, mentre il riconoscimento al riguardo di un

interesse legittimo appare idoneo a garantire adeguata tutela

(costituzionalmente garantita: art. 24, primo comma; 103, primo

comma; 113 Cost.) alla posizione soggettiva degl'interessati ai

quali, con il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, è

assicurato il controllo giudiziale della legalità dell'azione

dell'amministrazione scolastica, attraverso la valutazione

dell'esercizio della discrezionalità amministrativa e, ove ne

ricorrano le circostanze, l'annullamento degli atti illegittimi,

accompagnato dalla possibilità di tutela cautelare, in fase di

sempre più incisiva espansione, in un ambito di esclusiva pertinenza

del giudice amministrativo;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517 ("Norme

sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di

riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento

scolastico"), sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 15

settembre 1987 (n. 808 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 2,

3, 24, 29, 30 e 34 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI