Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 866/1988 ECLI:IT:COST:1988:866 Generato dall'IA

Ordinanza 866/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 866/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 866/1988 · Corte costituzionale: secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi

Parole chiave

Generato dall'IA
categoria contributiva prestazione speciale a carattere non contributivo branca d'attività con diritto all'indennità contributo speciale reddito da attività lucrativa dipendente imposta sugli utili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
contrastano con l'art. 3 Cost., in quanto il sistema contributivo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi

sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle

attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi

professionisti) e dell'art. 2, comma secondo del d.l. 22 dicembre

1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) convertito, con

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promossi con n. 2

ordinanze emesse dal Pretore di Parma in data 13 maggio 1986, nel

procedimento civile vertente tra Ferrari Carletto ed INPS, iscritta

al n. 702 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno

1986 ed in data 29 ottobre 1986, nel procedimento civile vertente tra

Pellizza Icilio ed altri ed INPS, iscritta al n. 365 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Guerci Guido nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con due ordinanze in data 13

maggio 1986 (r.o. 702/1986) e, in data 29 ottobre 1986 (r.o.

365/1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 e

dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54

nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo

aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da

esercenti attività commerciali per l'assistenza malattia e per

l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione

speciale) sia commisurato al "reddito d'impresa imponibile dichiarato

ai fini dell'IRPEF", anziché al "reddito dell'impresa", come

derivante cioè dall'attività (di impresa) tutelata che ha dato

titolo alle assicurazioni sociali obbligatorie;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate

contrastano con l'art. 3 Cost., in quanto il sistema contributivo

delle assicurazioni sociali è ancora caratterizzato dalla

determinazione e commisurazione dell'onere sociale al reddito di

categoria, derivante cioè dall'esercizio dell'attività protetta:

sicché, se il legislatore, nel determinare il criterio di

contribuzione aggiuntiva, ha inteso riferirsi al reddito fiscale di

impresa e non solo al reddito derivante dall'attività tutelata, si

verrebbe a spezzare quel nesso inscindibile fra contribuzione e

attività di categoria, che dà titolo all'assicurazione sociale;

che Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei

predetti giudizi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata;

che nel primo giudizio (r.o. 702/1986) si è costituito l'INPS,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, e nel secondo

giudizio (r.o. 365/1987) si è costituita la parte privata

concludendo per la fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi suindicati, coinvolgendo la medesima

questione, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che successivamente alla pronuncia delle predette ordinanze è

intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli

oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,

interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione

dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio

1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che "Per

reddito d'impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed

integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981,

n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,

n. 54, s'intende il reddito d'impresa relativo alla sola attività

per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi";

che, poiché spetta all'interprete stabilire se tale nuova

disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere

gli atti al giudice a quo affinché proceda ad un nuovo esame della

rilevanza della questione sollevata in relazione allo jus

superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Parma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI