Constitutional Court remands case due to new eviction suspension law suspending original constitutional question.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court ordered the return of files to the Milan magistrate to re-examine a constitutional challenge regarding eviction timelines. The original case questioned whether a specific law discriminated against contracts expiring after June 1984 by prioritizing earlier ones. However, a new decree suspending all private housing evictions until December 1988 rendered the initial legal issue moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: When a subsequent law renders a constitutional question moot, the Court must order the return of files to the referring judge for re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del
d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del
d.l. 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché
disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con
modificazioni, in legge 10 novembre 1983, n. 637, promosso con
ordinanza emessa il 22 luglio 1987 dal Pretore di Milano nel
procedimenti civile vertente tra Governi Mario e Alessi Cattaneo
Liana, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre
1983, n. 462, conv., con modif., nella legge 10 novembre 1983, n.
637, nella parte in cui collega la cessazione dell'applicabilità
della normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data
di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione alla data
di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso
contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata
privilegerebbe, ai fini suddetti, i contratti scaduti prima della
menzionata data rispetto a quelli venuti a scadenza successivamente;
Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è entrato in
vigore il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il cui art. 1, nel testo
sostituito dalla legge di conv. 8 aprile 1988, n. 108, ha sospeso
fino al 31 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di
abitazione, nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n.
708, conv., con modif., nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, fra i
quali certamente è compreso il Comune di Milano;
che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice a
quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua di
tale sopravvenuta disposizione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI