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Ordinanza 864/1988 ECLI:IT:COST:1988:864 Generato dall'IA

Constitutional Court remands case due to new eviction suspension law suspending original constitutional question.

Numero d'incarto Ordinanza 864/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of files to the Milan magistrate to re-examine a constitutional challenge regarding eviction timelines. The original case questioned whether a specific law discriminated against contracts expiring after June 1984 by prioritizing earlier ones. However, a new decree suspending all private housing evictions until December 1988 rendered the initial legal issue moot.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: When a subsequent law renders a constitutional question moot, the Court must order the return of files to the referring judge for re-examination.

Parole chiave

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constitutional question mootness eviction suspension decree return of files order private housing eviction legislative intervention diritto di ritenzione del locatore legge sugli alloggi scadenza del contratto locativo

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del

d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del

d.l. 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella

legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché

disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con

modificazioni, in legge 10 novembre 1983, n. 637, promosso con

ordinanza emessa il 22 luglio 1987 dal Pretore di Milano nel

procedimenti civile vertente tra Governi Mario e Alessi Cattaneo

Liana, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre

1983, n. 462, conv., con modif., nella legge 10 novembre 1983, n.

637, nella parte in cui collega la cessazione dell'applicabilità

della normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data

di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione alla data

di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso

contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata

privilegerebbe, ai fini suddetti, i contratti scaduti prima della

menzionata data rispetto a quelli venuti a scadenza successivamente;

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è entrato in

vigore il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il cui art. 1, nel testo

sostituito dalla legge di conv. 8 aprile 1988, n. 108, ha sospeso

fino al 31 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di

abitazione, nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n.

708, conv., con modif., nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, fra i

quali certamente è compreso il Comune di Milano;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice a

quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua di

tale sopravvenuta disposizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI