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Ordinanza 861/1988 ECLI:IT:COST:1988:861 Generato dall'IA

Ordinanza 861/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 861/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dispone che il condannato in sede penale non possa più contestare la

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Ordinanza 861/1988 · Corte costituzionale: dispone che il condannato in sede penale non possa più contestare la

Parole chiave

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obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni responsabilità previdenziale disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato assicurazione responsabilità civile professionale responsabilità dell'appaltatore responsabilità dello Stato e dei suoi agenti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e

terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), nel testo risultante dalla

sentenza n. 22 del 1967 della Corte costituzionale, promosso con

ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Ceramica

Keramus ed altro, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, Cost.:

a) dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a carico

del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente

responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei

fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia

vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso

estraneo perché non posto in condizione di intervenire;

b) del secondo comma dello stesso art. 10 nella parte in cui

dispone che il condannato in sede penale non possa più contestare la

propria responsabilità nel giudizio civile "anche nei confronti dei

soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perché non legittimati

a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in

grado di parteciparvi";

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INAIL

ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la prima questione è manifestamente inammissibile

perché la norma impugnata, precisamente in parte qua, è già stata

dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n.

102 del 1981; onde l'odierna denuncia è sostanzialmente carente di

oggetto;

che, a sua volta, la seconda questione è manifestamente

infondata, poiché nessuna discriminazione sul terreno della difesa

può evidentemente derivare all'imputato dalla opponibilità (nelle

successive sedi in cui rilevi) del giudicato di condanna formatosi

nel processo penale, cui egli abbia partecipato e nel quale gli siano

stati garantiti tutti i diritti di difesa (tra i quali, ovviamente,

non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i

possibili danneggiati civili);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Pretore di Modena con

l'ordinanza in epigrafe;

b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, d.P.R. n.

1124 del 1965 cit., sollevata dal Pretore di Modena con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI