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Ordinanza 858/1988 ECLI:IT:COST:1988:858 Generato dall'IA

Ordinanza 858/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 858/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 858/1988 · Corte costituzionale: norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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tassa d'esenzione dall'obbligo militare assicurazione militare pensione d'invalidità servizio civile congedo per servizio militare rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

il 20 gennaio 1987 dal Tribunale di Savona nel procedimento civile

vertente tra Valvasura Umberto contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 267

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Valvasura Umberto e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987, il

Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile

1969, n. 153, nella parte in cui non considera utile, ai fini "del

diritto e della determinazione della misura della pensione

dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti", il servizio militare obbligatoriamente

prestato nella sedicente Repubblica Sociale Italiana;

che il giudice a quo sostanzialmente correla i propri dubbi di

incostituzionalità al rilievo agli stessi fini conferito dal

legislatore al servizio militare prestato nelle forze armate tedesche

dagli altoatesini e dai residenti in alcune zone mistilingue;

che nel giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale, il quale si è rimesso alla decisione della

Corte, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, instando per la

declaratoria di inammissibilità o, in via subordinata, di

infondatezza della sollevata questione;

Considerato che le situazioni poste a raffronto non sono

obiettivamente omogenee, e che non può nemmeno censurarsi la scelta,

operata dal legislatore in base a discrezionali valutazioni di ordine

storico e politico, di non assimilare, ai fini della concessione del

beneficio della contribuzione figurativa, il servizio in questione a

quello invece prestato nelle forze armate di uno Stato straniero;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Savona con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n.

267 del 1987).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI