Ordinanza 857/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAgiugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 857/1988 · Corte costituzionale: giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 6
giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente
della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali
relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti
economici al personale civile e militare escluso dalla
contrattazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto
1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal
T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna - sul ricorso proposto
da Amorosa Michele ed altri contro il Ministero della Pubblica
Istruzione ed altra, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione di Amorosa Michele ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia
Romagna, con ordinanza del 22 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte il 9
aprile 1987), ha denunciato - per sospetto contrasto con gli artt. 3
e 36 Cost. - l'art. 11 della l. 6 agosto 1981, n. 432 (di conversione
del d.l. n. 283 del 1981, concernente copertura finanziaria del
d.P.R. di attuazione degli accordi triennali relativi al personale
civile dei Ministeri), nella parte in cui esclude che l'assegno
personale pensionabile del 15%, ivi previsto in favore dei dirigenti
delle Amministrazioni dello Stato, sia estensibile ai professori
universitari (dell'ultima classe di stipendio);
che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si sono costituite le
parti private ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Considerato che, a fondamento della sollevata questione di
legittimità, il giudice a quo richiama la precedente sentenza della
Corte n. 219 del 1975, che ha riconosciuto alle due categorie, dei
dirigenti e dei docenti universitari, una identica potenzialità di
sviluppo di carriera sfociante nel medesimo tetto retributivo;
che, peraltro, la stessa indicata decisione ha pure precisato (e
la successiva sentenza n. 80 del 1987 ha poi ribadito) che, entro il
limite indicato, resta, comunque, "riservata alla discrezionalità
del legislatore la ristrutturazione delle carriere dei funzionari
direttivi e degli stessi docenti universitari", per cui non è
necessario che ogni singolo provvedimento destinato agli uni debba
essere esteso anche agli altri;
che, nell'ambito appunto di tale discrezionalità (di cui il
legislatore già si è avvalso per ristrutturare la carriera dei
professori universitari con il d.P.R. n. 382 del 1980 e successivi
provvedimenti) certamente si colloca anche l'intervento operato con
la norma impugnata, nella logica di corresponsione di un acconto sui
futuri miglioramenti derivanti dall'attuando parallelo riassetto
della dirigenza;
che, comunque, anche per la durata temporale della fruizione
dell'assegno in parola non può dirsi introdotta alcuna stabile
differenziazione fra il trattamento economico dei dirigenti e dei
docenti universitari;
che, pertanto, l'odierna questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283
(Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di
attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale
civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale
civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. per l'Emilia Romagna
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI