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Ordinanza 856/1988 ECLI:IT:COST:1988:856 Generato dall'IA

Ordinanza 856/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 856/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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atto amministrativo definitivo, preclude ai controinteressati che non

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Ordinanza 856/1988 · Corte costituzionale: atto amministrativo definitivo, preclude ai controinteressati che non

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative stato richiedente impugnazione della cancellazione impugnabilità della decisione di rinvio decisione di non sollevare obiezioni ricorso costituzionale all'estero
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo

comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei

procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), promosso con

ordinanza emessa il 27 ottobre 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna,

Sezione di Parma, sul ricorso proposto da Giovanelli Paolo contro il

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed altri,

iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Giovanelli Paolo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza emessa il 27

ottobre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo

comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nella parte in cui, in caso

di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un

atto amministrativo definitivo, preclude ai controinteressati che non

abbiano chiesto, nelle forme di cui al primo comma dello stesso

articolo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale,

l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della decisione di

accoglimento, salvo che per vizi di forma o di procedimento;

che nel giudizio si è costituito il ricorrente Paolo

Giovanelli, instando per la declaratoria dell'illegittimità

costituzionale della norma denunciata, ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale

dello Stato, che ha chiesto che la sollevata questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che nella specie il ricorso straordinario è stato

proposto dai controinteressati, che sono stati tutti presenti nel

giudizio;

che, pertanto, essi hanno effettuato in concreto la opzione

della quale lamentano la mancanza di facoltà;

che, quindi, manca la rilevanza della questione sollevata, la

quale va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, d.P.R. 24

novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia

di ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 113 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in

epigrafe (reg. ord. n. 8 del 1987).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI