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Ordinanza 851/1988 ECLI:IT:COST:1988:851 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenges to family allowance income limits citing legislative discretion.

Numero d'incarto Ordinanza 851/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding family allowances and supplementary family allowances manifestly unfounded. The applicants argued that income-based restrictions violated equal treatment and family rights, while the Court held that such limits represent a legitimate social policy choice. The Court reasoned that family allowances are social benefits rather than wages, and the legislature has the discretion to determine income thresholds without infringing constitutional guarantees.

Regesto Legislator

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Art. 3, 29, 31, 36, 53 Cost.; The legislature may establish income limits for social family allowances based on discretionary assessment of family needs, without violating constitutional principles of equality or family protection.

Parole chiave

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family allowances income limits legislative discretion social benefits constitutional complaint equal treatment family rights assegno familiare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
dell'art. 3 Cost.: infatti, la stessa retribuzione verrebbe
Art. 29 Cost.
31 nonché l'art. 29 Cost.,
Art. 31 Cost.
che non sembra ipotizzabile un contrasto con l'art. 31 Cost.
Art. 36 Cost.
l'adempimento dei doveri familiari; l'art. 36 Cost., risultando la
Art. 53 Cost.
che, quanto al richiamo all'art. 53 Cost., va rilevato che i
Law no. 730 of 27 December 1983
Law no. 41 of 28 February 1986
art. 3 Cost
dell'art. 3 Cost.: infatti, la stessa retribuzione verrebbe
art. 31 Cost
che non sembra ipotizzabile un contrasto con l'art. 31 Cost.
art. 29 Cost
31 nonché l'art. 29 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 e tabella D

allegata della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1986), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 novembre 1984 dal T.A.R. per il

Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Carchio Gian Paolo

contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altro, iscritta al n.

547 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 297- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 4 agosto 1986 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Fornaciari Carlo e l'INPS, iscritta

al n. 81 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del

Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 5 dicembre 1984 (R.O. n.

547/85), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27

dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui dispone che le quote di

aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia,

comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da

quelli di importo più elevato, in relazione al reddito familiare ed

al numero delle persone a carico dei soggetti percettori (nella

specie, dipendenti dello Stato), secondo la tabella D allegata alla

predetta legge;

che il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 4 agosto 1986

(R.O. n. 81/87), ha sollevato: a) in via principale, questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 20 della legge n. 730

del 1983 e della tabella D ad essa annessa, nonché dell'art. 23

della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto, in violazione degli

artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, e 36, primo

comma, Cost., condizionano a determinati redditi familiari, in

relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori,

ed anche indipendentemente da tale numero (art. 23, quarto comma), la

corresponsione degli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio

1955, n. 797, come di ogni altro trattamento per carichi di famiglia;

b) in subordine, questione di legittimità costituzionale di entrambe

le norme testé citate, nella parte in cui, in violazione degli artt.

3, primo comma, 29, primo comma, 36, primo comma, e 53, primo e

secondo comma, Cost., nel condizionare a determinati redditi

familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti

percettori ed anche indipendentemente da tale numero, la

corresponsione degli assegni suddetti, determinano i redditi stessi,

con riguardo all'importo assoggettabile ad imposta sul reddito delle

persone fisiche e non, invece, a quello minore risultante dalla

detrazione dal primo dell'importo pagato (o comunque dovuto a tale

titolo da colui o da coloro i cui redditi concorrono alla formazione

di quello familiare complessivo);

che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha rilevato che, essendo

l'aggiunta di famiglia di cui al D.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331,

e successive modifiche, collegata al carico familiare del lavoratore,

la sua soppressione, anche se solo in alcuni casi, implica violazione

dell'art. 3 Cost.: infatti, la stessa retribuzione verrebbe

attribuita ai lavoratori sia con carichi di famiglia che senza, così

prevedendosi eguale trattamento pur in presenza di situazioni

diverse; resterebbero, inoltre, violati gli artt. 29 e 31 Cost.

poiché le norme censurate limiterebbero i diritti della famiglia e

non ne agevolerebbero la formazione;

che il Pretore di Modena ha rilevato che il dipendente con

carichi di famiglia, ma con reddito (proprio o familiare) superiore

ai limiti fissati dalle leggi in questione, non ha diritto ad alcun

emolumento che lo sovvenga in ordine alle maggiori spese incontrate

per il mantenimento della famiglia: ciò che violerebbe l'art. 31

Cost., rendendo irrilevante, ai fini del trattamento economico, avere

o non carichi di famiglia; lo stesso art. 31 nonché l'art. 29 Cost.,

disconoscendosi i diritti della famiglia e non agevolandosi

l'adempimento dei doveri familiari; l'art. 36 Cost., risultando la

retribuzione inadeguata alle esigenze familiari; ed, infine, l'art.

53 Cost. perché la mancata considerazione dell'imposta dovuta

implica un peggior trattamento per le famiglie monoreddito, nelle

quali l'imposta pagata risulta maggiore che non nelle famiglie nelle

quali il reddito sia diviso tra più titolari;

Considerato che gli assegni familiari o l'aggiunta di famiglia

rappresentano non tanto una parte dello stipendio o salario, quanto

un'ulteriore erogazione a carattere assistenziale e sociale destinata

alle necessità familiari;

che, nel caso di redditi superiori ad un certo limite, il

legislatore ha discrezionalmente valutato già sufficienti i redditi

medesimi al soddisfacimento delle esigenze personali e familiari dei

lavoratori ed ha conseguentemente ravvisato la non necessità di

un'ulteriore prestazione a carattere assistenziale;

che sembra impropriamente richiamato l'art. 29 Cost. che,

riguardando i diritti della famiglia quale società naturale,

concerne l'ambito delle norme che favoriscono il ricongiungimento dei

lavoratori, la successione dei familiari nei rapporti di locazione e

simili;

che non sembra ipotizzabile un contrasto con l'art. 31 Cost.

poiché l'assegno familiare (nei casi in cui i livelli di reddito

siano discrezionalmente valutati dal legislatore come inidonei al

soddisfacimento delle esigenze familiari) è destinato appunto ad

agevolare l'adempimento dei doveri familiari;

che il riferimento all'art. 36 Cost. appare improprio,

considerata la natura non propriamente retributiva degli assegni

familiari;

che, quanto al richiamo all'art. 53 Cost., va rilevato che i

limiti di reddito, presi in considerazione per stabilire se le

condizioni economiche familiari siano tali o non da giustificare il

suddetto intervento integrativo di natura sociale, non possono essere

stabiliti se non con riferimento ai redditi stessi e non anche

all'importo che di essi residua dopo l'adempimento di obblighi

imposti da norme aventi finalità e natura del tutto estranee

all'ambito della normativa censurata;

che, pertanto, le esaminate questioni appaiono manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - Legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28

febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36, primo comma, e

53, primo e secondo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo

Regionale del Friuli-Venezia Giulia e dal Pretore di Modena con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI