Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 848/1988 ECLI:IT:COST:1988:848 Generato dall'IA

Ordinanza 848/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 848/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

della P.I. ed altri, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1984 e

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 848/1988 · Corte costituzionale: della P.I. ed altri, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1984 e

Parole chiave

Generato dall'IA
assistenza agli anziani congedo di assistenza ai familiari sospensione delle prestazioni d'invalidità prestazioni per superstiti mantenimento del figlio maggiorenne indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
365, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost.,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n.

365 (Opera Nazionale per gli orfani di guerra), promosso con

ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sul

ricorso proposto da De Barbieri Angela Teresa contro il Ministero

della P.I. ed altri, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno

1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della

Lombardia, con ordinanza in data 23 giugno 1983, ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1,

secondo comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo

1958, n. 365, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost.,

limitano la nozione di orfano di guerra ai soli soggetti minorenni;

che oggetto del giudizio a quo era la sussistenza del diritto di

una dipendente statale al collocamento a riposo anticipato, con i

benefici di cui alla legge n. 336/70, per essere essa iscritta negli

elenchi degli orfani di guerra; diritto disconosciuto dalla

competente autorità amministrativa in base al rilievo che

l'interessata era maggiorenne all'epoca della morte del genitore;

che, ad avviso del giudice a quo, le censurate disposizioni

consentono di enucleare una nozione di orfano di guerra, riferibile,

in via generale, esclusivamente ai soggetti minorenni all'epoca del

decesso del genitore (il che appare, secondo lo stesso giudice, di

per sé contrastante col principio di eguaglianza, non ravvisandosi

sostanziali differenze fra la posizione di tali soggetti e quella di

coloro che, alla stessa epoca, avevano raggiunto la maggiore età,

presi anch'essi in considerazione dalla legge n. 365/58, ma al fine

dell'attribuzione di più limitati benefici);

Considerato che, peraltro, il giudice remittente aggiunge a tali

rilievi che la legge n. 336/70, nel prevedere l'applicabilità dei

benefici in essa apprestati agli orfani di guerra, non distingue in

modo alcuno fra maggiorenni e minorenni; e che tale legge, per ambito

di applicazione, soggetti destinatari, ratio ispiratrice e

specificità di materia, risulta essenzialmente diversa da quella del

1958, contenente la censurata nozione limitativa del concetto di

orfano: ciò con la duplice conseguenza che, da un lato, alla legge

più recente non potrebbe attribuirsi alcuna efficacia abrogativa di

questa non recepita nozione e, dall'altro lato, "non potrebbe

fondatamente sostenersi che, per interpretare la legge del 1970

occorra o si possa far riferimento alle norme della legge del 1958 e

alla definizione che esse danno dell'orfano di guerra";

che nonostante tale ultime considerazioni, il giudice a quo,

individua, tuttavia, il pericolo che la legge del 1958, per i

concetti in essa enunciati e per i principi in essa contenuti, possa

influire sull'interpretazione della legge successiva, portando a

restringere l'ambito di applicazione ai soli orfani di guerra

minorenni, sebbene i benefici in tale ultima legge previsti siano

dalla medesima dichiarati applicabili agli "orfani di guerra"

indicati soltanto come tali, senza alcuna specificazione ulteriore;

che conseguentemente, la prospettazione della questione appare

del tutto teorica, in quanto il giudice remittente non afferma di

dover condividere quell'interpretazione delle norme della legge del

1970 (implicate dal thema decidendum) che, postulandone un, sia pure

implicito, rinvio a quelle di cui alla legge del 1958, comporterebbe

la necessaria pregiudizialità dell'avanzato dubbio di legittimità

costituzionale delle censurate norme di tale ultima legge; e che,

anzi, alla stregua di quanto sopra rilevato, nell'ordinanza di

rimessione sembrerebbe perfino recepita l'opposta opzione

ermeneutica;

che, pertanto, secondo l'esposta prospettazione, la questione

appare manifestamente inammissibile, richiedendosi, in sostanza, a

questa Corte la scelta di una delle possibili interpretazioni delle

norme rilevanti ai fini della decisione del giudizio a quo, ciò che,

invece, è compito del giudice remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett.

a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n. 365 (Opera Nazionale

per gli orfani di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI