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Ordinanza 846/1988 ECLI:IT:COST:1988:846 Generato dall'IA

Ordinanza 846/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 846/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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siccome riscossi in buona fede, il Tribunale Amministrativo Regionale

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 846/1988 · Corte costituzionale: siccome riscossi in buona fede, il Tribunale Amministrativo Regionale

Parole chiave

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diritti a pensione restituzione dell'assistenza sociale pagamento delle rendite d'invalidità priorità dell'integrazione sulla rendita cassa di compensazione compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

29 aprile 1949. n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al

personale civile e militare dello Stato), in relazione all'art. 206

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre

1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da

Ramondini Zuliani Elsa contro il Ministero del Tesoro ed altra,

iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 (R.O. n.

337/84) nel giudizio promosso da Ramondini Zuliani Elsa, diretto ad

ottenere il rigetto della pretesa della Direzione Provinciale del

Tesoro di Trieste di restituzione di alcuni ratei di pensione,

siccome riscossi in buona fede, il Tribunale Amministrativo Regionale

del Friuli- Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nella

parte in cui prevede la ripetibilità dei ratei di pensione liquidata

in via provvisoria, riscossi dal pensionato statale, percepiti in

buona fede e utilizzati per necessità di vita, in riferimento

all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento che

si verifica nella vigenza del principio giurisprudenziale della

ritenzione delle somme corrisposte per errore dall'amministrazione e

percepite in buona fede;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio, concludendo per

la declaratoria di inammissibilità della questione e, in subordine,

per la sua infondatezza;

considerato che non sussiste la rilevata disparità di trattamento

in quanto l'erogazione dei ratei di pensione è avvenuta in via

provvisoria e salvo conguaglio;

che la conoscenza di tale situazione da parte del percettore fa

venire meno la buona fede di questi e l'efficacia dell'errore

dell'amministrazione per cui non può valere il citato principio

giurisprudenziale;

che, inoltre, in materia di concessione di benefici sussiste

un'ampia discrezionalità del legislatore, non sindacabile in sede di

giudizio di legittimità costituzionale, a meno che non concreti un

arbitrio che nella specie va escluso;

che, comunque, è rimesso alla stessa amminsitrazione, in

considerazione della peculiarità della fattispecie e delle

condizioni economiche del debitore, di effettuare la divisione del

dovuto in ratei ed esonerare lo stesso debitore dal pagamento di

interessi, dovendosi la norma impugnata interpretare in adeguamento

ai principi costituzionali vigenti;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221

(Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare

dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI