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Ordinanza 843/1988 ECLI:IT:COST:1988:843 Generato dall'IA

Ordinanza 843/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 843/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 843/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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estinzione della rendita d'invalidità diritti a pensione età legale di pensionamento revoca della rendita divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero scala decrescente dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R.

11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza

del personale statale), in relazione all'art. 2, n. 13, della legge

20 dicembre 1954, n. 1181 (Delega al Governo per l'emanazione delle

norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri

dipendenti dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio

1982 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso

proposto da Prospero Solidea, iscritta al n. 661 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 60 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 2 febbraio

1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, concernente il trattamento di

quiescenza del personale statale, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione;

che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata

esorbiterebbe dai limiti posti dalla delega legislativa al Governo di

cui all'art. 2, n. 13 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che

riguardava esclusivamente la fissazione dell'aliquota della

retribuzione fondamentale unica da assumere, a decorrere dal 1°

luglio 1956, a base della liquidazione del trattamento di quiescenza

e di quello di previdenza, nonché delle relative ritenute;

che l'intento del legislatore, nel concedere tale delega al

Governo, sarebbe stato quello di migliorare la situazione economica

dei pensionati, non già di limitarne i diritti, come, invece,

farebbe la norma censurata, disponendo la prescrizione dei ratei di

pensione già maturati qualora la domanda di liquidazione della

pensione sia stata presentata oltre due anni dopo l'insorgenza del

diritto;

che, inoltre, secondo l'assunto del giudice a quo, la

incostituzionalità della norma censurata si rifletterebbe sulla

corrispondente norma di cui all'art. 191 del vigente d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, della quale potrebbe essere dichiarata

l'illegittimità in via conseguenziale, ex art. 27 della legge n. 87

del 1953;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove da una

interpretazione ingiustificatamente restrittiva della norma

delegante, dal contesto della quale emerge che il potere conferito al

Governo dall'art. 2, n. 13, della legge n. 1181 del 1954, era di

portata assai ampia: il legislatore delegato era, invero, abilitato

alla regolamentazione della "disciplina del nuovo trattamento di

quiescenza da accordarsi dal 1° luglio 1956". In tale ambito, la

fissazione delle aliquote e delle relative ritenute avrebbe dovuto

costituire, in conformità agli intendimenti perseguiti dalla legge

delega, soltanto un momento della regolamentazione dell'intera

materia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20

(Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale),

sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte

dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI