Constitutional Court dismisses question on pension law as it validly coordinates old rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the question of unconstitutionality raised by the Court of Accounts manifestly unfounded. The Court of Accounts argued that the 1973 pension law violated Article 76 of the Constitution by exceeding legislative delegation regarding the five-year limitation period for service-related injuries. The Court ruled that the law validly coordinated and modernized the 1916 regulations by extending the limitation period to cover injuries alongside illnesses, a necessary integration within the delegation's scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 Cost.; Art. 6, comma 3, l. 775/1970: The legislative delegation expressly authorizes the Government to introduce necessary modifications and integrations for the coordination and modernization of existing regulations, thereby permitting the extension of limitation periods to cover previously unregulated categories of service-related conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), promosso
con ordinanza emessa il 25 marzo 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV
giurisdizionale - sul ricorso proposto da D'Amore Antonio, iscritta
al n. 232 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 25 marzo
1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello
Stato), nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità
della domanda di trattamento privilegiato ordinario per le "lesioni";
che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata
contrasterebbe con il principio posto dall'art. 76 della
Costituzione, in quanto il Governo avrebbe superato il limite della
delega legislativa ad esso conferita dall'art. 6, terzo comma, della
legge 28 ottobre 1970, n. 775;
che, in particolare, la presunta violazione della delega - in
base alla quale il Governo avrebbe dovuto provvedere alla raccolta
delle disposizioni in vigore in testi unici - viene ravvisata nel
fatto che l'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 impone lo stesso termine di
cinque anni per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio,
sia che si tratti di "infermità", sia che si tratti di "lesioni",
laddove la corrispondente norma del decreto legislativo
luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (art. 9), prevedeva detto
termine soltanto per le "infermità";
che, in tal senso, il Governo ha introdotto la decadenza del
diritto alla pensione anche per le "lesioni", non prevista dalle
precedenti disposizioni, incidendo in modo restrittivo nella sfera
dei diritti dei pubblici dipendenti;
Considerato che la menzionata norma delegante attribuiva
espressamente al Governo il potere di apportare alle disposizioni in
vigore "le modifiche e le integrazioni necessarie per il loro
coordinamento e ammodernamento...";
che, con la norma censurata, il legislatore ha modificato l'art.
9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 497 del 1916,
integrandolo con la previsione delle "lesioni" accanto a quella delle
"infermità", già contenuta nel predetto testo normativo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli
impiegati civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI