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Ordinanza 842/1988 ECLI:IT:COST:1988:842 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses question on pension law as it validly coordinates old rules.

Numero d'incarto Ordinanza 842/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the question of unconstitutionality raised by the Court of Accounts manifestly unfounded. The Court of Accounts argued that the 1973 pension law violated Article 76 of the Constitution by exceeding legislative delegation regarding the five-year limitation period for service-related injuries. The Court ruled that the law validly coordinated and modernized the 1916 regulations by extending the limitation period to cover injuries alongside illnesses, a necessary integration within the delegation's scope.

Regesto Legislator

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Art. 76 Cost.; Art. 6, comma 3, l. 775/1970: The legislative delegation expressly authorizes the Government to introduce necessary modifications and integrations for the coordination and modernization of existing regulations, thereby permitting the extension of limitation periods to cover previously unregulated categories of service-related conditions.

Parole chiave

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legislative delegation coordination of regulations modernization of laws pension rights limitation period extension public servants constitutional review affezione accertata dopo il servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76 della Costituzione
all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza
Art. 6, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775
delega legislativa ad esso conferita dall'art. 6, terzo comma, della
Art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497
497 (art. 9), prevedeva detto
Art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
art. 76 della Costituzione
all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), promosso

con ordinanza emessa il 25 marzo 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV

giurisdizionale - sul ricorso proposto da D'Amore Antonio, iscritta

al n. 232 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 25 marzo

1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello

Stato), nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità

della domanda di trattamento privilegiato ordinario per le "lesioni";

che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata

contrasterebbe con il principio posto dall'art. 76 della

Costituzione, in quanto il Governo avrebbe superato il limite della

delega legislativa ad esso conferita dall'art. 6, terzo comma, della

legge 28 ottobre 1970, n. 775;

che, in particolare, la presunta violazione della delega - in

base alla quale il Governo avrebbe dovuto provvedere alla raccolta

delle disposizioni in vigore in testi unici - viene ravvisata nel

fatto che l'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 impone lo stesso termine di

cinque anni per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio,

sia che si tratti di "infermità", sia che si tratti di "lesioni",

laddove la corrispondente norma del decreto legislativo

luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (art. 9), prevedeva detto

termine soltanto per le "infermità";

che, in tal senso, il Governo ha introdotto la decadenza del

diritto alla pensione anche per le "lesioni", non prevista dalle

precedenti disposizioni, incidendo in modo restrittivo nella sfera

dei diritti dei pubblici dipendenti;

Considerato che la menzionata norma delegante attribuiva

espressamente al Governo il potere di apportare alle disposizioni in

vigore "le modifiche e le integrazioni necessarie per il loro

coordinamento e ammodernamento...";

che, con la norma censurata, il legislatore ha modificato l'art.

9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 497 del 1916,

integrandolo con la previsione delle "lesioni" accanto a quella delle

"infermità", già contenuta nel predetto testo normativo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli

impiegati civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI