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Ordinanza 841/1988 ECLI:IT:COST:1988:841 Generato dall'IA

Ordinanza 841/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 841/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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vertenti tra Venieri Marisa e Bortolotti Lina e l'INADEL, iscritte ai

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Ordinanza 841/1988 · Corte costituzionale: vertenti tra Venieri Marisa e Bortolotti Lina e l'INADEL, iscritte ai

Parole chiave

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indennità di anzianità abbuono di annualità nuova domanda di rendita d'invalidità elargizione per giubileo indennità suppletiva pensione alimentare d'indigenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7

febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei

lavoratori a fini previdenziali), promossi con n. 2 ordinanze emesse

il 26 novembre 1981 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili

vertenti tra Venieri Marisa e Bortolotti Lina e l'INADEL, iscritte ai

nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 122 e 129 dell'anno 1982;

Visti gli atti di costituzione di Venieri Marisa e Bortolotti

Lina;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza in data 26

novembre 1981 (R.O. n. 22/82), nella causa promossa da Venieri

Marisa, dipendente dell'Ente Ospedali di Bologna, contro l'INADEL per

la corresponsione dell'indennità premio di servizio, negatale per

mancata maturazione degli anni di servizio richiesti dall'art. 2

della legge n. 152/68, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della

legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevede la deroga alla norma

suddetta per coloro che si avvalgano della facoltà di ricongiungere

presso le gestioni speciali di cui agli artt. 1 e 2 della stessa

legge n. 29/79 periodi di assicurazione presso la CPDEL che non

abbiano dato luogo a pensione;

che, a sostegno della prospettata questione, ha rilevato la

omogeneità delle situazioni di colui che chiede il ricongiungimento

(ipotesi prevista dalla norma impugnata) e di colui per il quale la

ricongiunzione avviene ex lege nonché la natura retributiva

dell'indennità di fine rapporto;

che, con ordinanza di pari data (R.O. n. 23/82), lo stesso

Pretore ha sollevato identica questione nella causa promossa da

Bortolotti Lina contro l'INADEL, sempre per la corresponsione

dell'indennità premio di servizio negatale per mancanza

dell'anzianità minima necessaria (di cui all'art. 2 della legge n.

152/68);

che le parti private, costituitesi nel giudizio, hanno ribadito

l'identità delle situazioni, sia nel caso che la ricongiunzione

avvenga a domanda, sia che avvenga ex lege, trasferendosi in entrambi

i casi la riserva dei contributi accumulati senza alcun onere a

carico degli interessati;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con

un unico provvedimento in quanto prospettano identica situazione;

che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152 del

1968, talché sono venute meno tutte le limitazioni poste da detta

norma al conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio;

che, con la medesima sentenza, ha dichiarato assorbita la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7

febbraio 1979, n. 29, in quanto il diritto alla suddetta indennità

compete, in forza della menzionata declaratoria di illegittimità

costituzionale, indipendentemente dall'applicazione, in favore dei

lavoratori interessati, della disposizione derogatoria di cui al

citato art. 9 della legge n. 29/79;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7

febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei

lavoratori a fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Bologna con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI