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Sentenza 828/1988 ECLI:IT:COST:1988:828 Generato dall'IA

Sentenza 828/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 828/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 828/1988 · Corte costituzionale: disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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diritto agli assegni per figli estinzione della rendita d'invalidità divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero congedo parentale o per motivi familiari disposizioni sulla pensione rendita per vedova

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo

comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle

disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa

il 4 febbraio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione prima

giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da

Angeloni Luciana, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.54, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

1. - Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 (R.O. 807 del 1987)

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di

guerra, sul ricorso proposto da Angeloni Luciana, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma,

della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni

sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali

riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello

stato di guerra l'equiparazione ai figli legittimi.

Con l'art. 52 della successiva legge n. 313 del 1968 è stata

esclusa, infatti, qualsiasi limitazione collegata al momento del

riconoscimento, evidentemente ritenendo la "inesistenza di valide

ragioni di diversificazione". La norma, tuttavia, non è applicabile

alla fattispecie, poiché, trattandosi di disposizione più

favorevole rispetto alla precedente, ha effetto (art. 116) solo dal

16 gennaio 1968.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

1. - La Corte dei conti solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto

1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di

guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in

cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un

anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione - per i

fini di pensione - ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva

legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a far tempo dal 16

gennaio di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del

riconoscimento, evidentemente ritenendo "la inesistenza di valide

ragioni di diversificazione".

2. - La questione è fondata.

La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica,

ha già affermato che il riconoscimento ovvero la dichiarazione

giudiziale di paternità non sono suscettibili di assoggettamento a

irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del 1988).

Va disposta, pertanto, declaratoria di illegittimità della norma

in esame, ai fini del trattamento di quiescenza quando dovuto,

limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla

cessazione dello stato di guerra".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo

comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle

disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non

oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI