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Ordinanza 825/1988 ECLI:IT:COST:1988:825 Generato dall'IA

Ordinanza 825/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 825/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sicilia

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 825/1988 · Corte costituzionale: 9 della legge regionale Sicilia

Parole chiave

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contravvenzioni inosservanza delle norme sulla competenza altri reati infrazione privilegiata reati contro l'integrità sessuale infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la

protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la

regolamentazione dell'esercizio venatorio) promosso con ordinanza

emessa il 24 marzo 1987 dalla Corte d'Appello di Palermo nel

procedimento penale a carico di Pagliaro Guido ed altro, iscritta al

n. 846 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 2 dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'Appello di

Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sicilia

30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e

l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio

venatorio);

che, in particolare, il giudice a quo rileva che la disposizione

impugnata crea "una evidente disparità di trattamento tra i soggetti

che operano nel territorio regionale e quelli che operano nel

territorio statale, stante che chi infrange la legge nel territorio

statale è assoggettato a sanzione amministrativa mentre chi viola la

legge del territorio regionale, nella medesima materia, è

assoggettato a sanzioni penali";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per la

manifesta infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 9 della legge regionale siciliana n. 37 del

1981 riguarda l'istituzione, la composizione, le modalità di nomina

e di funzionamento dei comitati ripartimentali faunistico-venatori

con funzioni consultive;

che nel predetto art. 9 della legge regionale siciliana nulla

viene stabilito in relazione alle sanzioni degli illeciti venatori

alle quali, invece, si fa riferimento nell'ordinanza di rimessione;

che, come questa Corte ha più volte affermato, ogni volta che

nelle ordinanze di rimessione viene denunciata una disposizione in

luogo di un'altra si versa in un'ipotesi di irrilevanza della

questione (sentenza n. 304/1986 e, in precedenza, sentenze nn.

108/1957; 122/1976; 1/1977; 228/1985);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dalla Corte d'Appello di Palermo va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sicilia

30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e

l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio

venatorio) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte

d'Appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI