Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 816/1988 ECLI:IT:COST:1988:816 Generato dall'IA

Ordinanza 816/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 816/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

emesse il 22 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost, art. 77 Cost; Ordinanza 816/1988 · Corte costituzionale: emesse il 22 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di

Parole chiave

Generato dall'IA
tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco imposta immobiliare esenzione dal pagamento dei contributi tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici assistenza amministrativa fiscale aumento della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
rispettivamente, all'art. 77 e all'art. 3 Cost.;
art. 77 Cost
contrasto con l'art. 77 Cost., violando il criterio della legge
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo

comma, e 25, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore

degli immobili") in relazione all'art. 6, primo comma, n. 2, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria"), promossi con n. 3 ordinanze

emesse il 22 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di

Piacenza sui ricorsi proposti dall'Istituto Sordomute Scalabrini e

della Pia Casa di Ricovero e Provvidenza Maruffi contro l'Ufficio del

Registro di Fiorenzuola d'Arda, iscritte ai nn. 416, 417 e 418 del

registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, 1ª s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza

con tre identiche ordinanze in data 22 giugno 1987 (r.o. nn. 416, 417

e 418/87), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma lett. a) del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 646 ("Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili"), in riferimento,

rispettivamente, all'art. 77 e all'art. 3 Cost.;

che la prima delle disposizioni denunciate viene censurata nella

parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio anche

gli immobili di proprietà degli enti pubblici, si porrebbe in

contrasto con l'art. 77 Cost., violando il criterio della legge

delega 9 ottobre 1971, n. 825 (art. 6), che ne prevede, invece,

l'applicabilità ai soli immobili appartenenti a società;

che la seconda delle disposizioni impugnate è censurata nella

parte in cui, sancendo l'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale soltanto

per lo Stato, le regioni, le province, i comuni, e i relativi

consorzi e associazioni dotate di personalità giuridica, e non anche

per le I.P.A.B., violerebbe il principio di eguaglianza, determinando

una ingiustificata disparità di trattamento, soprattutto in

considerazione dell'affinità degli scopi perseguiti dalle

istituzioni di assistenza e beneficenza rispetto a quelli propri

dello Stato e degli altri enti beneficiari dell'esenzione;

che nei giudizi così promossi non si sono costituite le parti,

mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato

concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità

oggettiva;

che la questione relativa all'art. 3, primo comma, d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. per

un asserito eccesso di delega (in relazione all'art. 6 legge n. 825

del 1971) è stata già da questa Corte, con sentenza n. 410 del

1988, dichiarata inammissibile, in quanto la norma impugnata fu

introdotta con atto legislativo ordinario e non già con decreto

delegato nell'esercizio della funzione prevista dagli artt. 76 e 77,

primo comma, Cost.;

che, nella stessa pronuncia, l'altra questione riguardante

l'art. 25, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 643 del 1972, che si

assume lesivo del principio di eguaglianza, è stata invece

dichiarata infondata, per la sostanziale non omogeneità delle

fattispecie poste a raffronto;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti o

circostanze nuove tali da indurre questa Corte a modificare le

predette statuizioni;

che, conseguentemente, la prima delle questioni sollevate va

dichiarata manifestamente inammissibile, e la seconda manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e n. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento

all'art. 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di

Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, lett. a),

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione di primo grado di

Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI