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Ordinanza 815/1988 ECLI:IT:COST:1988:815 Generato dall'IA

Ordinanza 815/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 815/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 815/1988 · Corte costituzionale: 3 della legge 12

Parole chiave

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pensione d'invalidità nuova domanda di prestazioni d'invalidità calcolo dell'assegno per grandi invalidi graduazione dell'invalidità soppressione delle rendite di invalidità calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12

giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità

pensionabile"), promossi con ordinanze emesse il 12 maggio 1987 dal

Pretore di Bologna, il 25 luglio 1986 dal Pretore di Parma, il 6

maggio 1987 dal Tribunale di Pistoia, l'8 giugno e il 15 luglio 1987

dal Pretore di Roma, il 25 luglio 1987 dal Pretore di Pavia (n. 2

ordinanze), il 12 maggio 1987 dal Pretore di Arezzo, il 5 dicembre

1986 dal Pretore di Parma, il 5 settembre 1987 dal Pretore di Pavia,

il 13 giugno 1987 dal Pretore di Torino, il 4 giugno 1987 dal

Tribunale di Forlì, il 16 ottobre 1987 dal Pretore di Torino, il 14

dicembre 1987 dal Pretore di Ferrara, il 17 dicembre 1987 dal Pretore

di Pavia, il 17 settembre 1987 dal Pretore di Foggia e il 9 luglio

1987 dal Pretore di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 326, 366,

380, 522, 523, 546, 547, 548, 553, 642, 706, 731 e 848 del registro

ordinanze 1987 e ai nn. 16, 18, 61 e 84 del registro ordinanze 1988 e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32, 36, 37,

43, 44, 47, 49 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1987 e nn. 2, 5,

10 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Galgani Maria Gemma, Bianchi

Agnese, Tambornini Dina Maria, Vecchio Carla, Glionna Michelina,

Cattaneo Giuseppina, Luppi Carmen e dell'INPS;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia con ordinanza in data 6

maggio 1987 (r.o. n. 380/87), e il Tribunale di Forlì, con ordinanza

in data 4 giugno 1987 (r.o. n. 731/87), nonché i Pretori: di

Bologna, con ordinanza del 12 maggio 1987 (r.o. n. 326/87), di Parma,

con ordinanze del 25 luglio e 5 dicembre 1986 (r.o. nn. 366 e

553/87), di Roma, con ordinanze dell'8 giugno e 15 luglio 1987 (r.o.

nn. 522 e 523/87), di Pavia, con ordinanze del 25 luglio, 5 settembre

e 17 dicembre 1987 (r.o. nn. 546, 547 e 642/87 e 18/88), di Arezzo,

con ordinanza del 12 maggio 1987 (r.o. n. 548/87), di Torino, con

ordinanze del 13 giugno e 16 ottobre 1987 (r.o. nn. 706 e 848/87), di

Ferrara, con ordinanza del 14 dicembre 1987 (r.o. n. 16/88), di

Foggia, con ordinanza del 17 settembre 1987 (r.o. n. 61/88), di Bari,

con ordinanza del 9 luglio 1987 (r.o. n. 84/88) hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno

1984 n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidità

pensionabile") in riferimento agli artt. 3, 38 Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in

cui, prevedendo che l'assegno di invalidità e la pensione di

inabilità non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur

avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda,

successivamente al compimento dell'età pensionabile, violerebbe

l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di

trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o no compiuto

l'età pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o meno

maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia),

ovvero in relazione al momento di presentazione della domanda;

che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene

ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto

all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ai

lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile a prescindere

dalla possibilità o meno, per gli stessi, di usufruire di altri

trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di

vecchiaia, ponendosi così in contrasto con l'art. 38, secondo comma,

che impone di assicurare comunque ai lavoratori "mezzi adeguati alle

loro esigenze di vita in caso di invalidità";

che in tutti i giudizi così promossi si è costituita l'INPS

eccependo preliminarmente l'irrilevanza delle questioni sollevate, in

alcuni casi, per il mancato accertamento preliminare, da parte del

giudice a quo, dell'esistenza dei requisiti di assicurazione e

contribuzione nonché dello stato di invalidità, e, in altri, in

ragione dell'erronea ritenuta applicabilità della norma denunciata

anche alle domande in via amministrativa presentate prima

dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984;

che l'ente previdenziale ha poi concluso, nel merito, per

l'infondatezza delle questioni;

che a conclusioni opposte è invece pervenuta la difesa delle

parti attrici dei procedimenti a quibus, costituitesi tempestivamente

soltanto nei giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione dei

Pretori di Parma (r.o. n. 366/87), di Pavia (r.o. nn. 546, 547 e

642/87) e di Torino (r.o. n. 848/87);

che non ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello

Stato;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità e

connessione oggettiva;

che la norma denunciata è stata già dichiarata

costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436

del 1988;

che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della

disposizione impugnata rende inconferente qualsiasi valutazione sulla

rilevanza in concreto delle questioni sollevate, che devono perciò

ritenersi manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12

giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità

pensionabile"), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del

1988, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma

secondo Cost., dai Tribunali di Pistoia e di Forlì, e dai Pretori di

Bologna, di Parma, di Roma, di Pavia, di Arezzo, di Torino, di

Ferrara, di Foggia e di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI