Constitutional question dismissed as inadmissible due to prior ruling declaring the challenged law unconstitutional.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the incidental constitutional question inadmissible because the challenged norm had already been ruled unconstitutional in a previous decision. Luigi Grimaldi and others challenged Article 3 of the Workers' Accidents Law regarding the mandatory tabular classification of noise-induced hearing loss as a professional disease. The Court dismissed the new inquiry by citing its own 1988 ruling which found the law unconstitutional for failing to cover diseases outside the tables if a work connection is proven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional by the Court in a prior judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, in relazione all'allegata tabella 4 e
successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre
1987 dal Pretore di Lecco nei procedimenti civili riuniti vertenti
tra Grimaldi Luigi ed altro e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 68 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Pretore di Lecco, nei procedimenti civili riuniti
promossi da Luigi Grimaldi e da Ambrogio Galli nei confronti
dell'INAIL, con ordinanza emessa il 27 novembre 1987 (R.ord. n. 68
del 1988) ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost., dell'art.
3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, come modificata dal
d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, censurando la tassatività della
indicazione tabellare delle lavorazioni morbigene alle quali il
lavoratore deve essere adibito, ai fini del riconoscimento della
ipoacusia da rumori come malattia professionale;
che l'ordinanza di rimessione richiama, per l'identità delle
questioni, altra ordinanza (R.ord. n. 528 del 1986) della stessa
autorità, con la quale "è stata sollevata questione di
costituzionalità del principio di tassatività della tabella";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che venga dichiarata la inammissibilità e,
comunque, la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che, anche a voler prescindere dal fatto che
l'ordinanza è interamente motivata, sia in punto di rilevanza che di
manifesta infondatezza, per relationem ad altra ordinanza della
stessa autorità giudiziaria, questa Corte, con sentenza n. 179 del
1988, pronunciandosi su questioni sollevate, tra le altre, dalla
ordinanza (R.O. n. 528 del 1986) del Pretore di Lecco dalla stessa
autorità ora richiamata, ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede
che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria
è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle
tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da
una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle
tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia
comunque provata la causa di lavoro".
Che, pertanto, in consenguenza della già intervenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti,
della norma oggetto dell'incidente sollevato dal Pretore di Lecco con
l'ordinanza indicata in epigrafe, la questione è divenuta
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata in
riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost. dal Pretore di Lecco con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI