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Ordinanza 810/1988 ECLI:IT:COST:1988:810 Generato dall'IA

Ordinanza 810/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 810/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tesoro - quale rappresentante ex lege dei disciolti enti mutualistici

Regesto Legislator

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art. 77 Cost, art. 24 Cost; Ordinanza 810/1988 · Corte costituzionale: Tesoro - quale rappresentante ex lege dei disciolti enti mutualistici

Parole chiave

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graduazione dei contributi adeguamento al rincaro modifica dei contributi alimentari revisione delle prestazioni d'invalidità tassa sul foglio di malattia scala decrescente dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 77 Cost
1984), avrebbe posto in essere - in violazione dell'art. 77 Cost.
art. 24 Cost
impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., facendo sì
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26

maggio 1984, n. 158 "Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle

unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di

convenzioni sanitarie", promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio

1985 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra l'Amministrazione del Tesoro e Masi Angiolo ed altro,

iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio d'appello promosso dal Ministro del

Tesoro - quale rappresentante ex lege dei disciolti enti mutualistici

- avverso due sentenze del Pretore di Lucca, rispettivamente del 28

ottobre 1982 e del 15 novembre 1982, con le quali era stato

dichiarato il diritto di Angiolo Masi e Marrigo Simonetti, medici

convenzionati, a ricevere la maggiorazione periodica dei loro

compensi secondo l'andamento del costo della vita ai sensi dell'art.

11 della convenzione 14 luglio 1973 stipulata tra vari enti

mutualistici e la Federazione Nazionale degli Ordini Medici, il

Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 1985, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 in relazione agli artt. 24,

primo comma, 77, terzo comma e 101, secondo comma, della

Costituzione;

che la norma impugnata opera un'interpretazione autentica degli

artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto

comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni

nella legge 17 agosto 1974 n. 386, stabilendo che tali articoli vanno

intesi come norme che dispongono il blocco delle tariffe dei medici

convenzionati con i soppressi enti mutualistici, in attesa delle

nuove tariffe previste dalla legge di riforma sanitaria;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 6 del d.l. n. 8 del

1985, ripetendo fedelmente il testo dell'art. 6 di cinque precedenti

decreti legge non convertiti (il d.l. n. 41 del 28 marzo 1984, il

d.l. n. 158 del 26 maggio 1984, il d.l. n. 371 del 25 luglio 1984, il

d.l. n. 597 del 21 settembre 1984, il d.l. n. 790 del 28 novembre

1984), avrebbe posto in essere - in violazione dell'art. 77 Cost. -

"una sorta di conferma d'efficacia" dei cinque precedenti decreti

legge non convertiti o, quanto meno, avrebbe realizzato un

prolungamento di ulteriori sessanta giorni del termine di conversione

"rimuovendo la precisa volontà della Costituzione in ordine ai

limiti della potestà governativa di emanare norme con valore di

legge ordinaria";

che, inoltre, secondo il Tribunale rimettente, la disposizione

impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., facendo sì

che, per effetto di una illegittima iniziativa del Governo, la

funzione di accertamento della volontà della legge ad opera del

giudice rimanga impedita fino a quando le disposizioni del decreto

legge siano suscettibili di consolidarsi per effetto della

conversione in legge o perdano efficacia per la decorrenza del

termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma censurata

violerebbe anche l'art. 101, secondo comma Cost., poiché

l'iniziativa governativa si risolverebbe in un assoggettamento non

consentito e temporalmente indeterminato dei giudici alla volontà

del Governo invece che della legge;

che nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita,

mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, argomentando e concludendo per l'inammissibilità e comunque

per l'infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione impugnata dinanzi a questa Corte

è l'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, cui si riferiscono tutte

le censure formulate dal giudice a quo nella motivazione

dell'ordinanza di rinvio, e non l'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n.

158, che risulta erroneamente menzionato nel solo dispositivo

dell'ordinanza stessa;

che il citato d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 è stato convertito

nella legge 27 marzo 1985 n. 103, senza che il testo dell'art. 6 del

decreto legge abbia subito alcuna modifica;

che, per effetto dell'avvenuta conversione in legge del d.l. n.

8 del 1985 perdono ogni rilievo e non possono più trovare ingresso

nel giudizio dinanzi a questa Corte le censure di illegittimità

costituzionale dedotte dal giudice a quo, censure che sono tutte

formulate con riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione

reiterata dei decreti-legge e con riferimento alla esclusiva

competenza delle Camere a disciplinare i rapporti giuridici sorti

sulla base dei decreti-legge non convertiti;

che per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n.

158 (rectius: art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8) sollevata, in

riferimento agli artt. 77, terzo comma, 24, primo comma e 101,

secondo comma, Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI