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Ordinanza 809/1988 ECLI:IT:COST:1988:809 Generato dall'IA

Ordinanza 809/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 809/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.15, primo comma,

Regesto Legislator

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Ordinanza 809/1988 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.15, primo comma,

Parole chiave

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distribuzione del gas diritto regionale amministrazione regionale bulgaria. Regioni regolamenti di attuazione ambito d'applicazione ratione materiae dei regolamenti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.15, primo comma,

della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 1979, n. 4 "Criteri

generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione

di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli

impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n.616/77", promosso con

emessa il 27 gennaio 1984 dal TAR per la Basilicata sui

ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. A.P.I. ed altri contro la

Regione Basilicata ed altri, iscritta al n. 806 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 301 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la

Basilicata, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 (R.O. n. 806/84),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,

primo comma, della l.r. Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, recante

"Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla

installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e

chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 616/77"

in riferimento all'art. 117, u.c. Cost;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, in

quanto "norma di attuazione" emanata ex art. 7 del d.P.R. 24 luglio

1977 n. 616 per la disciplina delle funzioni amministrative delegate

alla Regione - e quindi vincolata al rispetto delle direttive

impartite dal Governo in base all'art. 4 dello stesso d.P.R.- doveva

essere adottata non in forma di legge, ossia di atto avente forza

superiore a quella delle stesse direttive, bensì di regolamento;

Considerato che dalla disposizione dell'art. 117 u.c. Cost.,

secondo cui "leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il

potere di emanare norme per la loro attuazione", non può in alcun

modo desumersi l'obbligo, per la Regione, di adottare tali norme

sotto forma di regolamento, anziché sotto forma di legge;

che detto obbligo non può, nel caso in esame, desumersi neppure

dalla norma di legge statale che ha demandato alla Regione il potere

normativo di attuazione (art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977);

che d'altra parte l'eventuale contrasto tra la legge regionale

di attuazione e le direttive impartite dal Governo con D.P.C.M. 31

dicembre 1982, recante "Aggiornamento delle direttive alle regioni a

statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia

di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione"

non dà luogo a questione di legittimità costituzionale, rientrante

nella competenza di questa Corte, non potendo le direttive in

questione rappresentare un parametro di valutazione della

legittimità costituzionale della legge regionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge della regione

Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, sollevata, in riferimento all'art

117 u.c. Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la

Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI