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Ordinanza 806/1988 ECLI:IT:COST:1988:806 Generato dall'IA

Ordinanza 806/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 806/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 806/1988 · Corte costituzionale: 5 della legge 18

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi arma personale parità delle armi esplosivi e articoli pirotecnici traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
823/87) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18

aprile 1975, n.110 (Norme integrative della disciplina vigente per il

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 18 dicembre 1985 e il 29 gennaio 1986 dal

Pretore di Lucca nei procedimenti penali a carico di Giannotti

Leonello e Ciuffi Gaetano, iscritte ai nn. 810 e 811 del registro

ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 29 giugno 1987 dal Pretore di Bra nel

procedimento penale a carico di Genta Paolo, iscritta al n. 818 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 28 settembre 1987 dal Pretore di Verona

nel procedimento penale a carico di Del Conte Domenico, iscritta al

n. 823 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il pretore di Lucca, con ordinanze del 18 dicembre

1985 (R.O. n. 810/87) e del 29 gennaio 1986 (R.O. n. 811/87), il

pretore di Bra, con ordinanza del 29 giugno 1987 (R.O. n. 818/87) ed

il pretore di Verona, con ordinanza del 28 settembre 1987 (R.O. n.

823/87) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma,

della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi) in quanto per la detenzione di un'arma giocattolo

priva del prescritto tappo rosso è prevista una pena detentiva

edittale superiore nel minimo a quella prevista per la detenzione od

il porto d'armi e parti di armi comuni da sparo, anche per

l'inapplicabilità alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di

lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,

sotto il profilo che viene in tal modo determinata un'irrazionale

disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che

presenta invece evidenti aspetti di minore pericolosità e gravità;

che nei giudizi promossi con le ordinanze dei Pretori di Lucca e

Bra è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate

o, comunque, infondate;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che identica questione è già stata dichiarata non fondata da

questa Corte con la sent. n. 171 del 1986 e manifestamente infondata

con le ordd. n. 307 del 1986, n. 162 del 1987 e n. 154 del 1988 e che

nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni

in parola;

che, in particolare, per quanto concerne l'ordinanza del Pretore

di Verona, non può ritenersi che la stessa abbia offerto elementi

idonei ad indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza,

laddove ricorda la giurisprudenza secondo la quale non sono puniti i

reati impossibili (e reati impossibili possono essere sia il detenere

armi comuni da sparo inefficienti sia il detenere giocattoli senza

tappo rosso allorché questi ultimi non riproducano armi in maniera

ingannevole) e laddove assume che la giurisprudenza dei giudici di

merito, malgrado la previsione di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.,

è di regola attestata sui minimi di pena, giacché non è in base ad

assunte illegittime applicazioni delle norme sul minimo e massimo

della pena che può dichiararsi irrazionale la disposizione

impugnata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto

comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai

Pretori di Lucca, Bra e Verona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI