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Ordinanza 8/1988 ECLI:IT:COST:1988:8 Generato dall'IA

Ordinanza 8/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 8/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e

Regesto Legislator

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art. 44 Cost; Ordinanza 8/1988 · Corte costituzionale: della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e

Parole chiave

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diritto fondiario rurale utilizzazione del fondo suolo edificativo indennità di prima sistemazione costruzioni non autorizzate utilizzazione agricola

Disposizioni normative citate

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art. 44 Cost
obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a),

della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e

provvidenze in materia di sfratti), promosso con ordinanza emessa il

23 febbraio 1987 dal Pretore di Adria nel procedimento penale a

carico di Labroca Riccardo ed altra, iscritta al n. 152 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, 1ª Serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Adria, nel procedimento penale nei

confronti di Labroca Riccardo ed altra, imputati del reato di cui

all'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere,

senza la prescritta concessione edilizia, realizzato la recinzione di

un'area inedificata di mq. 160 sita in zona agricola, con ordinanza

emessa il 23 febbraio 1987 (R.O. n. 152/1987) ha sollevato, su

istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dell'art. 7, lett. a), del

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,

nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e

provvidenze in materia di sfratti), nella parte in cui assoggetta ad

autorizzazione gratuita "le opere costituenti pertinenze... al

servizio di edifici già esistenti", con implicita esclusione delle

pertinenze dei fondi rustici, così determinando una irragionevole

disparità di trattamento tra entità omogenee; una illegittima

compressione della facoltà di godimento dei fondi rustici,

sottoposti, nell'esercizio dello ius aedificandi, ad un regime più

rigoroso; una imposizione di vincoli non coordinati con gli

obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito

l'inammissibilità della questione;

Considerato che la disposizione impugnata dichiara assoggettate ad

autorizzazione gratuita, in luogo della concessione prevista

dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per

l'edificabilità dei suoli), le pertinenze di "edifici preesistenti",

senza distinguere tra edificio urbano e rurale;

che, per converso, la suddetta disposizione non considera

l'ipotesi delle opere costituenti pertinenza di quelle entità

immobiliari, ontologicamente diverse, che sono le aree inedificate,

siano queste urbane o rustiche;

che, pertanto, diversamente da quanto opina il giudice a quo, la

controversia non deve essere decisa alla stregua del denunciato art.

7, lett. a), del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge

n. 94 del 1982, bensì in riferimento all'art. 1 della legge n. 10

del 1977 e successive integrazioni, alla stregua del quale dovrà

stabilirsi se la recinzione di un'area inedificata, per destinazione,

dimensioni e caratteristiche strutturali, rappresenti un'opera

comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio e

necessiti, quindi, di concessione;

che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a), del decreto-legge

23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25

marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in

materia di sfratti), in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost.,

sollevata dal Pretore di Adria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI