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Sentenza 79/1988 ECLI:IT:COST:1988:79 Generato dall'IA

Sentenza 79/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 79/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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un'erogazione di L. 40.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero

Regesto Legislator

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art. 48 Cost, art. 117 Cost; Sentenza 79/1988 · Corte costituzionale: un'erogazione di L. 40.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero

Parole chiave

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diritto di voto degli stranieri partecipazione elettorale spese elettorali diritto elettorale voto espresso uguaglianza in materia di diritto di voto

Disposizioni normative citate

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art. 48 Cost
l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 Cost.
art. 117 Cost
violazione dell'art. 117 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

riapprovata il 23 aprile 1980 dal Consiglio regionale dell'Umbria,

recante "Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle

consultazioni elettorali", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 13 maggio 1980, depositato in

cancelleria il 20 (successivo) ed iscritto al n. 12 del registro

ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e

l'avv. Goffredo Gobbi per la Regione.

1. - Con ricorso notificato in data 13 maggio 1980 e depositato il

successivo 20 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha

promosso questione di legittimità costituzionale della legge

regionale indicata in oggetto con la quale è stata disposta

un'erogazione di L. 40.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero

per la partecipazione alle consultazioni elettorali.

L'Avvocatura dello Stato richiama le sentenze nn. 39 del 1973 e 90

del 1974 di questa Corte (e l'affermazione in esse contenuta secondo

cui le agevolazioni agli elettori che si rechino a votare rientrano

nella disciplina dell'esercizio del diritto di elettorato attivo)

onde sostenere che la legge impugnata interferisce nella materia

elettorale, in quanto applicabile anche nel caso di elezioni

politiche, e rende addirittura esplicito l'intento di agire "in

supplenza" della legislazione statale, atteso il tenore dell'art. 1

che individua la ratio dell'intervento in favore degli emigrati

nell'attesa di analoghe provvidenze da parte dello Stato.

Ma i benefici disposti dalla legge verrebbero ad alterare - si

argomenta in ricorso - la parità di tutti i cittadini di fronte

all'esercizio del diritto di voto.

Né potrebbe inquadrarsi la legge nell'ambito della competenza

regionale in materia di beneficenza pubblica: l'Avvocatura osserva a

riguardo che le agevolazioni sono previste prescindendo dal censo o

lo stato di bisogno dei beneficiari, ma soltanto in ragione della

loro partecipazione alle elezioni.

2. - Il Presidente della Regione Umbria ha depositato memoria

premettendo che la legge impugnata si inquadra in un sistema di

assistenza agli emigrati delineato e progressivamente perfezionato

dalla Regione con le leggi regionali 27 luglio 1973, n. 28, 22 giugno

1979, n. 31 e 2 maggio 1980 n. 40. Osserva in particolare la difesa

della Regione che le consultazioni elettorali non rappresentano che

un'occasione per attuare interventi di assistenza a favore di

cittadini che versano in situazione di particolare svantaggio: la

legge sarebbe infatti del tutto estranea alla disciplina

dell'esercizio dell'elettorato attivo e si inquadrerebbe viceversa

nella competenza regionale in materia di beneficenza, secondo la

definizione datane dall'art. 22 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616.

Non vi sarebbe conclusivamente identità tra le previsioni della

legge impugnata e la fattispecie oggetto della sentenza n. 39 del

1973, nella quale la Corte ebbe a dichiarare illegittima una legge

che disponeva il rimborso del biglietto di viaggio a favore dei

lavoratori pugliesi emigrati. Attraverso l'erogazione disposta con la

denunciata normativa la Regione Umbria si propone infatti di

compensare il mancato guadagno degli emigrati.

1. - La legge impugnata enuncia programmaticamente, all'art. 1, la

finalità di agevolare a favore dei cittadini emigrati all'estero

l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 Cost. sino al

momento in cui non verranno disposte dallo Stato provvidenze

specifiche in tal senso.

L'art. 2 consente ai Comuni della Regione di erogare agli

emigrati, iscritti in appositi elenchi, la somma di L. 40.000 per la

partecipazione alle consultazioni elettorali, politiche, regionali ed

amministrative. L'art. 3 individua gli aventi diritto in tutti i

votanti residenti all'estero. L'art. 4 definisce, infine, il

meccanismo di rimborso agli enti locali eroganti da parte della

Giunta regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prospettato la

violazione dell'art. 117 Cost. per l'interferenza in una sfera

riservata alla competenza statale quale è la disciplina

dell'esercizio del diritto al voto, lamentando altresì che

l'intervento regionale abbia determinato una disparità di

trattamento tra gli elettori umbri e quelli delle altre regioni.

La difesa della Regione si fonda essenzialmente sull'assunto per

cui la legge in argomento rientrerebbe nella materia - di sicura

competenza regionale - dell'assistenza e della beneficenza.

2. - La questione è fondata.

La Corte, con la sentenza n. 39 del 1973, ha già avuto occasione

di affermare come soltanto lo Stato sia legittimato a provvedere in

materia di disciplina delle forme e dei limiti dell'esercizio

dell'elettorato politico attivo.

Va qui ribadito il principio secondo il quale deve essere

assicurata un'assoluta parità di trattamento dei cittadini allorché

essi esprimono il voto in ragione della delicatezza ed importanza di

tale momento di esercizio della sovranità popolare. È

conseguentemente escluso che la Regione possa, anche in via

integrativa e sia pure con un intervento "in melius", modificare le

condizioni di svolgimento delle consultazioni politiche, come appunto

si verifica in concreto attraverso le provvidenze stabilite dalla

legge impugnata. La ratio di quest'ultima è del resto resa esplicita

testualmente, mentre la totale mancanza di un titolo di

individuazione dei beneficiari diverso dalla qualità di

emigranti-elettori, non consente di inserire la legge nella materia

dell'assistenza e della beneficenza, sia pure nella più ampia

accezione conferita a tale espressione dall'art. 22 d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616.

Limitatamente all'ipotesi di elezioni politiche va quindi

affermato il contrasto della legge impugnata con gli

artt. 117 e 3 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della l. reg. Umbria

approvata il 17 marzo 1980 e riapprovata il 23 aprile 1980

("Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni

elettorali") nella parte in cui prevede una erogazione di denaro in

favore dei cittadini emigrati in occasione della loro partecipazione

alle elezioni politiche.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI