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Ordinanza 789/1988 ECLI:IT:COST:1988:789 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to registration tax law regarding automatic property valuation. The court rejects claims of unequal treatment and administrative impartiality. The decision relies on prior rulings finding similar constitutional questions manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 789/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 52 of the Registration Tax Law manifestly unfounded. The challengers argued that the law created unequal treatment between properties with and without fiscal income, violating principles of equality and administrative impartiality. The court dismissed these claims because an identical issue had already been rejected in a 1987 ruling, rendering new arguments unnecessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, Art. 97 Cost.; The Constitutional Court holds that a constitutional question is manifestly unfounded when the same issue has already been declared inadmissible in a prior judgment without new or different grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded constitutional question unequal treatment administrative impartiality registration tax law prior judgment identity of issue iscrizione d'ipoteca

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 97 Cost.
Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953 n.87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 586 del 1987
che la Corte ha già dichiarato, con ordinanza n. 586 del 1987,
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 783/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses tax appeal for vague grounds and lack of factual specificity in cassation petition.
Ordinanza — n. 21784/2025 — snciv
Cassation court allows appeal against IMU exemption denial, ruling declaration requirement cannot be waived by administrative knowledge.
Ordinanza — n. 23334/2022 — snciv
Italian tax court allows appeal against regional ruling on property classification due to insufficient motivation.
Ordinanza — n. 30099/2021 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal, ruling administrative act lacked specific comparative analysis of similar properties.
Ordinanza — n. 1621/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal regarding mortgage registration notice validity and omittance of prior notice. The court rejects the claim that the tax authority failed to notify the taxpayer of the underlying tax assessments required for the mortgage registration. The decision holds that the lower court implicitly rejected the taxpayer's argument regarding the lack of knowledge of the underlying tax assessments, as the taxpayer had not challenged those specific assessments within the statutory time limits. Consequently, the appeal is dismissed, and the taxpayer is ordered to pay the litigation costs. The court clarifies that an implicit rejection occurs when a claim is incompatible with the logical structure of the judgment, even without an explicit ruling on that specific point. The ruling emphasizes that the validity of the mortgage registration depends on the proper notification of the underlying tax assessments, which was deemed valid via the InfoCamere system when the taxpayer's PEC address was invalid. The court further states that the taxpayer's failure to challenge the underlying assessments separately renders the current objection inadmissible. The final outcome is a dismissal of the appeal with the taxpayer bearing the costs of the proceedings.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26

aprile 1986, n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pavia sul ricorso proposto da BARBIERI

Carlo ed altro contro l'Ufficio del Registro di Pavia, iscritta al

n.29 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Vizzini

Vincenzo ed altri contro l'Ufficio del Registro di Cefalù, iscritta

al n. 32 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 10 luglio 1987 e l'11

maggio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo

grado di Pavia (ord. n. 29/1988) e di Termini Imerese (ord. n.

32/1988) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U.

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per violazione

degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la

definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in

catasto con attribuzione di rendita;

che ad avviso dei giudici rimettenti la norma impugnata

determina: a) disparità di trattamento tra immobili privi di rendita

catastale e non iscritti a catasto soggetti ai normali criteri di

accertamento di valore e immobili iscritti a catasto soggetti,

invece, ad accertamento automatico del valore; b) violazione del

principio di imparzialità della P.A., in quanto farebbe dipendere

dall'inerzia o inefficienza degli uffici finanziari nel procedere

all'iscrizione in catasto degli immobili, debitamente richiesta dagli

interessati, la conseguenza dell'accertamento automatico o normale

del relativo valore;

Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per

l'identità della questione;

che la Corte ha già dichiarato, con ordinanza n. 586 del 1987,

manifestamente infondata analoga questione in relazione agli artt. 3,

53 e 97 Cost.;

che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi o diversi

rispetto a quelli già esaminati, medesima pronuncia si impone nella

fattispecie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26

aprile 1986 n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 97

Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia

e di Termini Imerese con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI