Italian Constitutional Court dismisses challenge to registration tax law regarding automatic property valuation. The court rejects claims of unequal treatment and administrative impartiality. The decision relies on prior rulings finding similar constitutional questions manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 52 of the Registration Tax Law manifestly unfounded. The challengers argued that the law created unequal treatment between properties with and without fiscal income, violating principles of equality and administrative impartiality. The court dismissed these claims because an identical issue had already been rejected in a 1987 ruling, rendering new arguments unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, Art. 97 Cost.; The Constitutional Court holds that a constitutional question is manifestly unfounded when the same issue has already been declared inadmissible in a prior judgment without new or different grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26
aprile 1986, n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Pavia sul ricorso proposto da BARBIERI
Carlo ed altro contro l'Ufficio del Registro di Pavia, iscritta al
n.29 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Vizzini
Vincenzo ed altri contro l'Ufficio del Registro di Cefalù, iscritta
al n. 32 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 10 luglio 1987 e l'11
maggio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo
grado di Pavia (ord. n. 29/1988) e di Termini Imerese (ord. n.
32/1988) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U.
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per violazione
degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la
definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in
catasto con attribuzione di rendita;
che ad avviso dei giudici rimettenti la norma impugnata
determina: a) disparità di trattamento tra immobili privi di rendita
catastale e non iscritti a catasto soggetti ai normali criteri di
accertamento di valore e immobili iscritti a catasto soggetti,
invece, ad accertamento automatico del valore; b) violazione del
principio di imparzialità della P.A., in quanto farebbe dipendere
dall'inerzia o inefficienza degli uffici finanziari nel procedere
all'iscrizione in catasto degli immobili, debitamente richiesta dagli
interessati, la conseguenza dell'accertamento automatico o normale
del relativo valore;
Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per
l'identità della questione;
che la Corte ha già dichiarato, con ordinanza n. 586 del 1987,
manifestamente infondata analoga questione in relazione agli artt. 3,
53 e 97 Cost.;
che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi o diversi
rispetto a quelli già esaminati, medesima pronuncia si impone nella
fattispecie;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26
aprile 1986 n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia
e di Termini Imerese con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI