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Ordinanza 788/1988 ECLI:IT:COST:1988:788 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on Art. 77 of Law 689/1981 as manifestly inadmissible due to prior identical rulings.

Numero d'incarto Ordinanza 788/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 77 of Law 689/1981 manifestly inadmissible. The Pretore of Florence raised the issue concerning the applicability of substitute sanctions for crimes punishable only by fines, but the Court noted this matter had already been resolved in a 1984 judgment and subsequent orders. Since no new arguments were presented and the referring judge ignored relevant case law, the Court ruled the question inadmissible for the same reasons as previous similar cases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 Cost.; Art. 111 Cost.: A constitutional question is manifestly inadmissible if it has already been definitively decided by the Court in a prior judgment or order, rendering a new examination unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question prior judgment substitute sanctions fines only repeated ruling Art. 3 Constitution sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
con ordinanza 21 settembre 1987 con riferimento all'art. 3 Cost.
Art. 13 Cost.
Art. 111 Cost.
art. 3 Cost
con ordinanza 21 settembre 1987 con riferimento all'art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 148 del 1984
Ordinanza n. 533 del 1987
cui da ultimo l'ordinanza n. 533 del 1987;
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di Bocchetti Antonio, iscritta al n. 85

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n.12, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 21 settembre 1987 il Pretore di Firenze

sollevava, con riferimento all'art.3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981 n. 689 nella

parte in cui non dispone l'applicabilità di sanzioni sostitutive ai

reati puniti con sola pena pecuniaria;

Considerato che la questione è già stata decisa con sentenza di

questa Corte n.148 del 1984, e con numerose successive ordinanze, fra

cui da ultimo l'ordinanza n. 533 del 1987;

che nessun nuovo argomento è segnalato dall'ordinanza del

giudice rimettente, il quale, anzi, non fa nessun riferimento né

alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite,

né a quella di questa Corte;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile come tutte le precedenti analoghe e per le stesse

ragioni;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981

n. 689 (Riforma del sistema penale), sollevata dal Pretore di Firenze

con ordinanza 21 settembre 1987 con riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI