Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on Art. 77 of Law 689/1981 as manifestly inadmissible due to prior identical rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 77 of Law 689/1981 manifestly inadmissible. The Pretore of Florence raised the issue concerning the applicability of substitute sanctions for crimes punishable only by fines, but the Court noted this matter had already been resolved in a 1984 judgment and subsequent orders. Since no new arguments were presented and the referring judge ignored relevant case law, the Court ruled the question inadmissible for the same reasons as previous similar cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 Cost.; Art. 111 Cost.: A constitutional question is manifestly inadmissible if it has already been definitively decided by the Court in a prior judgment or order, rendering a new examination unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel
procedimento penale a carico di Bocchetti Antonio, iscritta al n. 85
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.12, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con ordinanza 21 settembre 1987 il Pretore di Firenze
sollevava, con riferimento all'art.3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981 n. 689 nella
parte in cui non dispone l'applicabilità di sanzioni sostitutive ai
reati puniti con sola pena pecuniaria;
Considerato che la questione è già stata decisa con sentenza di
questa Corte n.148 del 1984, e con numerose successive ordinanze, fra
cui da ultimo l'ordinanza n. 533 del 1987;
che nessun nuovo argomento è segnalato dall'ordinanza del
giudice rimettente, il quale, anzi, non fa nessun riferimento né
alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite,
né a quella di questa Corte;
che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile come tutte le precedenti analoghe e per le stesse
ragioni;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981
n. 689 (Riforma del sistema penale), sollevata dal Pretore di Firenze
con ordinanza 21 settembre 1987 con riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI