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Sentenza 777/1988 ECLI:IT:COST:1988:777 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses divorce pension equality claim under Art. 3 Constitution.

Numero d'incarto Sentenza 777/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding the divorce pension scheme. The plaintiff argued that the law discriminated against divorced spouses who did not previously receive alimony, violating the principle of equality. The Court rejected this by stating the new pension system is a distinct institution with inherent requirements for the surviving spouse's financial dependency.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; The requirement of prior alimony entitlement for a divorced spouse to claim a survivor's pension is not arbitrary but constitutes a rational distinction based on the continuity of financial support.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of equality divorce pension scheme survivor's pension alimony entitlement constitutional question financial dependency Art. 3 Constitution rendita per vedovo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
Art. 9, second comma, of Law 1 December 1970, n. 898
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
Law 6 March 1987, n. 74
art. 3 Cost
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 169 del 1986
prendendo le mosse dalla sentenza n. 169 del 1986 di questa Corte, la
Sentenza n. 7 del 1980
Sentenza n. 286 del 1987
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio) come modificato con legge 6 marzo 1987,

n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1987 dal

Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra LANINI

Ginetta e il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 732 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Lanini Ginetta contro il

Ministero della difesa per ottenere la pensione di riversibilità in

seguito alla morte del marito divorziato, il Tribunale di Firenze ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 1° dicembre

1970 n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in

cui subordina il diritto del coniuge divorziato superstite alla

titolarità di assegno ai sensi dell'art. 5.

La norma denunziata è ritenuta contrastante col principio di

eguaglianza sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché,

discostandosi dalla norma precedente, nel testo stabilito dalla legge

1° agosto 1978 n, 436, discrimina il coniuge che abbia chiesto e

ottenuto l'assegno nel processo di dovorzio rispetto al coniuge al

quale la sentenza di divorzio non abbia concesso l'assegno e che

successivamente venga a trovarsi nelle condizioni per ottenerlo. In

secondo luogo, perché dispone una differenza ingiustificata di

trattamento anche nella seconda ipotesi, a seconda che le condizioni

economiche del coniuge divorziato si siano modificate mentre l'ex

coniuge obbligato a somministrare l'assegno era in vita oppure dopo

la sua morte. Nell'un caso, infatti, a norma del primo comma

dell'art. 9, rimasto immutato, l'ex coniuge può ottenere una

sentenza che gli riconosce il diritto all'assegno, al quale si

sostituisce, alla morte dell'obbligato, il diritto alla pensione di

riversibilità, mentre tale possibilità è esclusa nell'altro caso.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

L'interveniente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della

questione per difetto di rilevanza, "dal momento che in nessun caso

il Tribunale potrebbe pronunziarsi sulla spettanza del trattamento

pensionistico, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione

della Corte dei Conti".

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione

prendendo le mosse dalla sentenza n. 169 del 1986 di questa Corte, la

quale ha posto in luce come la pensione di riversibilità, in quanto

si configura come prosecuzione del trattamento pensionistico diretto

goduto dal dante causa, presuppone che i superstiti aventi diritto

fruissero già, indirettamente, di tale trattamento quale mezzo di

sopperimento delle loro esigenze di vita. Di tale principio la norma

censurata costituisce puntuale e corretta applicazione, mentre

ispirata a criteri meramente equitativi era l'interpretazione della

norma precedente cui fa riferimento il giudice remittente. Quando,

come nel caso in esame, il coniuge divorziato superstite non era nel

godimento di alcun assegno, non si verifica quell'indiretta fruizione

che giustificherebbe l'attribuzione del trattamento di

riversibilità.

1. - Secondo l'Avvocatura dello Stato, poiché nella specie l'ex

coniuge defunto godeva di una pensione a carico dello Stato, la

spettanza al coniuge divorziato superstite del trattamento di

riversibilità previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge n.

898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del

1987, sarebbe materia di giurisdizione della Corte dei Conti;

pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale di Firenze dovrebbe essere dichiarata inammissibile per

l'irrilevanza della stessa, che emergerebbe dal difetto di

giurisdizione del giudice a quo.

L'eccezione va respinta, sia perché oggetto del giudizio

principale non sono i requisiti del diritto a pensione del dante

causa e/o l'ammontare di essa, bensì il diritto alla pensione di

riversibilità del coniuge divorziato che non godeva già di assegno

divorzile, onde non pare contestabile l'appartenenza della

controversia alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;

sia, comunque, perché il preteso difetto di giurisdizione non ha il

carattere di evidenza, in ragione del quale soltanto, secondo la

giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 346 del 1987, ord. n.

100 del 1988), potrebbe essere esclusa la rilevanza dell'incidente di

costituzionalità.

2. - Nel merito la questione non è fondata.

Il giudice a quo ha ravvisato una violazione dell'art. 3 Cost.

assumendo come dato di comparazione il trattamento dell'ex del

coniuge non titolare di assegno divorzile in base al testo precedente

della norma in esame, così come interpretato dalla giurisprudenza

consolidata della Cassazione, senza valutare adeguatamente la

radicale modificazione della natura e dei presupposti

dell'attribuzione patrimoniale al divorziato portata dalla novella

del 1987.

La norma anteriore (formulata dalla legge n. 436 del 1978)

prevedeva che, "se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno

periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge

superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a

questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte,

al coniuge divorziato". Tale attribuzione era intesa dalla Cassazione

"come diritto non già alla pensione di riversibilità, ma come

diritto autonomo, di natura non previdenziale, che partecipa della

natura propria dell'assegno di divorzio", come tale non

necessariamente legato ai presupposti tipici del trattamento di

riversibilità. Perciò questa giurisprudenza riteneva che, ove fosse

sopravvenuto uno stato di bisogno, l'attribuzione potesse essere

chiesta anche dall'ex coniuge che non fosse già beneficiario di

assegno di divorzio in forza della sentenza di scioglimento del

matrimonio o di una sentenza successiva pronunziata contro il de

cuius: opinione avallata in linea esegetica, non senza qualche

forzatura, sia interpretando la qualifica di "obbligato alla

somministrazione dell'assegno" nel senso di "soggetto obbligato in

astratto e non necessariamente in concreto e per il passato", sia

argomentando a contrario dall'art. 9-bis, primo comma, che invece

subordina il diritto a un assegno alimentare a carico degli eredi

alla condizione che sia stato riconosciuto all'ex coniuge il diritto

all'assegno di divorzio.

Il nuovo testo dell'art. 9, secondo comma, introdotto dalla legge

n. 74 del 1987, ha trasformato l'assegno di mantenimento all'ex

coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di

riversibilità, dilatando l'ultrattività, sul piano dei rapporti

patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio. Ne consegue che

l'attribuzione patrimoniale al divorziato, da un lato, ha acquistato

carattere di automaticità e non è più subordinata alla condizione

di uno stato di bisogno effettivo, mentre prima era rimessa nell' an

e nel quantum alla discrezionalità del tribunale, ma, dall'altro

lato, viene assoggettata alla condizione della pregressa fruizione

indiretta, mediante l'assegno di divorzio, della pensione di cui l'ex

coniuge defunto era titolare in base a un rapporto sorto

anteriormente alla sentenza di divorzio.

Da tale condizione non si può prescindere, posto che carattere

essenziale del trattamento di riversibilità è quello di "realizzare

una garanzia di continuità del sostentamento al superstite" (cfr.

Corte cost. n. 7 del 1980 e n. 286 del 1987), così che si impone

indefettibilmente il requisito della vivenza a carico.

3. - Non si può dire che la nuova disciplina rappresenti un

arretramento rispetto a quella precedente, come sostiene il giudice a

quo, ripetendo una critica minoritaria già avanzata al Senato nel

corso del dibattito assembleare sul disegno di legge che ha promosso

la riforma del 1987. Essa costituisce un nuovo istituto,

essenzialmente diverso, che il legislatore ha prescelto allo scopo di

eliminare le occasioni di litigiosità di cui la norma abrogata si

era dimostrata gravida. Questa norma, pertanto, e l'interpretazione

che la giurisprudenza ne aveva dato non possono essere assunte come

termine di comparazione per valutare la giustificatezza della

diversità di trattamento dell'ex coniuge superstite a seconda che

sia o no titolare dell'assegno di divorzio.

La valutazione deve procedere con riferimento esclusivo alla

configurazione del trattamento di riversibilità come prosecuzione

della funzione di sostentamento del superstite in precedenza

indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa, e

quindi con riguardo ai requisiti che a tale configurazione sono

connaturati. Alla stregua di questo dato di comparazione,

l'esclusione del diritto alla pensione di riversibilità, quando l'ex

coniuge superstite non sia "titolare di assegno ai sensi dell'art.

5", ha un fondamento razionale che la mette al riparo da censure dal

punto di vista del principio di eguaglianza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, secondo comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898

("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), modificato

dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI