Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 762/1988 ECLI:IT:COST:1988:762 Generato dall'IA

Ordinanza 762/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 762/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 659 del

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 762/1988 · Corte costituzionale: 659 del

Parole chiave

Generato dall'IA
necessità d'istruzione scolastica speciale sindacato dei funzionari contratto d'insegnamento diritto alla formazione posizioni amministrative del funzionario assegni di formazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio

1980, n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della

docenza universitaria), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo

1985 dal TAR del Lazio sul ricorso proposto da Pastore Giuseppe

contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 659 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 56, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il TAR del Lazio, I Sezione, con l'ordinanza in

epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della legge 21 febbraio 1980 n.

28 e del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non

includono gli I.S.E.F. nella sfera di applicazione della introdotta

riforma universitaria e, in particolare, non prevedono la

possibilità di sistemazione in ruolo del personale insegnante

prestante servizio presso i detti Istituti;

Considerato che questa Corte, con sentenza 2 febbraio 1988 n. 125,

ha dichiarato la questione inammissibile, spettando alle valutazioni

politiche del legislatore la scelta relativa all'eventuale estensione

della disciplina in tema di riordinamento della docenza universitaria

alle varie categorie di insegnanti riconducibili nella sfera

dell'istruzione superiore;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e del

d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

97 Cost. dal TAR del Lazio, I Sezione, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI