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Ordinanza 760/1988 ECLI:IT:COST:1988:760 Generato dall'IA

Ordinanza 760/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 760/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 30

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 760/1988 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 30

Parole chiave

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legislazione sanitaria reati contro la salute pubblica stato di salute allontanamento nonostante motivi di salute controlli sanitari e veterinari inidoneità medica

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
art. 3 Cost
può essere censurato per violazione dell'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 30

aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262

del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con

ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal Pretore di Sorrento nel

procedimento penale a carico di Leigh Anita, iscritta al n. 37 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza del 30

settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2 della legge 30

aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui prevede la punibilità della

mancanza di autorizzazione sanitaria, nonostante la depenalizzazione

delle contravvenzioni previste dall'art. 8 e dall'art.14 della stessa

legge 30 aprile 1962, n. 283";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, "secondo la giurisprudenza costante di questa

Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali

comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la

qualità e la misura della pena e che l'esercizio di questo potere

può essere censurato per violazione dell'art. 3 Cost. solo nei casi

in cui non sia rispettato il limite della razionalità" (v., da

ultimo, ordinanza n. 439 del 1987);

e che, nella specie, le differenze intercorrenti tra le

previsioni poste a confronto non fanno ritenere irrazionale che il

reato oggetto del processo a quo sia stato escluso dalla

depenalizzazione, mentre la depenalizzazione delle fattispecie

addotte come tertia comparationis si giustifica, quanto al fatto

previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, a causa del

carattere esclusivamente formale della violazione, agevolmente

accertabile anche dall'autorità amministrativa, e, quanto ai fatti

previsti dall'art. 14 della stessa legge, a causa della più lieve

sanzione penale precedentemente comminata nei loro confronti (ammenda

fino a lire 60.000 per l'ipotesi di cui al primo comma ed ammenda

fino a lire 150.000 per l'ipotesi di cui al secondo comma, rispetto

all'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per l'ipotesi di cui alla

norma qui censurata).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283

(Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 30

settembre 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI