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Ordinanza 76/1988 ECLI:IT:COST:1988:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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inammissibilità dell'azione appare riferita soltanto all'accertamento

Regesto Legislator

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Ordinanza 76/1988 · Corte costituzionale: inammissibilità dell'azione appare riferita soltanto all'accertamento

Parole chiave

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revoca dell'annullamento revoca dell'opposizione autorizzazione susseguente sanatoria del vizio procedurale revoca della sospensione condizionale censure procedurali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2,

del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7

maggio 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 168 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione ex art.

668 del codice di procedura civile, il Pretore di Milano, con

ordinanza emessa in data 7 maggio 1985, ha sollevato, in relazione

agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395,

nn. 1 e 2, del codice di procedura civile, nella parte in cui non

prevede la possibilità della revocazione avverso l'ordinanza di

convalida di sfratto per morosità emessa sulla base della mendace

dichiarazione di persistenza della morosità resa dall'intimante;

che il giudice a quo chiarisce in ordinanza di aver ritenuto

l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto dei

presupposti di tale rimedio, pur avendo parte convenuta rinunziato a

far valere l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità;

Considerato che dinanzi al giudice rimettente, adito in un

giudizio promosso ex art. 668 del codice di procedura civile, la

parte convenuta in opposizione aveva rinunziato a far valere il

difetto delle condizioni di proponibilità del rimedio processuale;

che in ordinanza si prescinde dall'esame degli effetti di tale

rinuncia sul provvedimento opposto, mentre la valutazione in punto

inammissibilità dell'azione appare riferita soltanto all'accertamento

della "soccombenza virtuale";

che pertanto la rilevanza della proposta questione, concernente

la revocazione, appare del tutto eventuale e subordinata alla

sopravvivenza della ordinanza di convalida;

che, conseguentemente, il giudizio di legittimità

costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2, del codice di procedura

civile, sollevata dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI