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Ordinanza 758/1988 ECLI:IT:COST:1988:758 Generato dall'IA

Ordinanza 758/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 758/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Messina negli atti

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione; Ordinanza 758/1988 · Corte costituzionale: 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Messina negli atti

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico limiti della competenza inosservanza delle norme sulla competenza legittimazione ad agire competenza istituzionale trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
ordinanza del 2 marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 74 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo

1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Messina negli atti

relativi ad esposti di Michelotti Francesco contro Marino Guido ed

altro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.32, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Messina, con

ordinanza del 2 marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25

della Costituzione, questione di legittimità:

a) dell'art. 33 del codice di procedura penale, "nella parte in

cui limita la dichiarazione di incompetenza nel giudizio e non la

estende alla fase istruttoria";

b) dell'art. 74 del codice di procedura penale, "nella parte in

cui limita i poteri del giudice istruttore e non consente allo stesso

di dichiarare la propria incompetenza per materia o, comunque, di

trasmettere gli atti al Pretore ove nei fatti siano ipotizzabili

soltanto reati di competenza pretorile";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non

fondate;

Considerato che le questioni risultano proposte dopo che la Corte

di cassazione, cui gli atti erano stati precedentemente rimessi dal

giudice a quo ai sensi degli artt. 51 e seguenti del codice di

procedura penale, aveva risolto il conflitto di competenza insorto

fra il Giudice istruttore del Tribunale di Messina ed il Pretore di

Messina, dichiarando la competenza del primo;

che, in forza dell'art. 54, terzo comma, prima parte, del codice

di procedura penale, "la sentenza della Corte di cassazione sulla

competenza ha autorità di cosa giudicata" e che, quindi, al Giudice

istruttore del Tribunale di Messina è preclusa la possibilità di

rimettere in discussione la propria competenza e, conseguentemente,

di fare applicazione delle norme denunciate, non risultando

sopraggiunti, nel periodo di tempo intercorso fra la decisione sulla

competenza e la proposizione della questione di legittimità

costituzionale, "nuovi fatti e nuove circostanze" venuti "a

modificare la competenza per materia" (v. art. 54, terzo comma,

ultima parte, del codice di procedura penale);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 33 e 74 del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Messina con

ordinanza del 2 marzo 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI