Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on university staff career placement rules. The court rejects the challenge to the law regarding non-teaching personnel. The ruling establishes that the original hiring category is not the sole determinant for career placement. The court emphasizes the requirement of continuous service for at least eighteen months. The decision clarifies that subsequent higher qualifications can override initial hiring status. The court finds the constitutional question manifestly inadmissible based on these facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 11 of Law No. 808/1977 manifestly inadmissible. The Regional Administrative Tribunal challenged the provision, arguing it discriminated against university staff based on their original hiring category versus those with continuous service. The Court ruled that the law does not exclude subsequent higher qualifications if the employee has performed continuous service for at least eighteen months in that superior category. Consequently, the Court determined the question was inadmissible because the legal provision allows for an independent assessment of career placement based on the eighteen-month service requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87: The constitutional question is inadmissible because the challenged norm permits independent assessment of career placement based on continuous service of at least eighteen months in a superior category, rendering the discrimination argument unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ("Immissione in ruolo di
personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle
amministrazioni universitarie") promosso con ordinanza emessa il 20
maggio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui
ricorsi riuniti proposti da Bandini Daniela contro l'Università
degli Studi di Parma, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298
dell'anno 1980;
Visti l'atto di costituzione di Bandini Daniela nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto da una dipendente
contro il provvedimento del Rettore della Università di Parma del 31
ottobre 1978 relativo al suo inquadramento nella carriera esecutiva
amministrativa del personale non docente dell'Università, ai sensi
dell'art. 11 della legge 25 ottobre 1977 n. 808, il TAR per l'Emilia
Romagna - Sez. di Parma, con ordinanza emessa il 20 maggio 1980, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del secondo
comma del predetto art. 11, in riferimento all'art. 3 Cost., in
quanto la norma denunciata - la quale, relativamente al personale
precario non docente in servizio alla data del 1° gennaio 1977 presso
le Università "che abbia prestato servizio per un periodo, anche non
continuativo, non inferiore a 18 mesi nell'ultimo triennio" prevede
che "l'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente
alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale
predetto è stato originariamente assunto" - non riserverebbe lo
stesso trattamento ad ipotesi sostanzialmente identiche quali, "da
una parte, l'assunzione in un impiego non di ruolo non preceduta da
esperienze lavorative alle dipendenze dello stesso ente e,
dall'altra, l'assunzione di un identico impiego in via del tutto
svincolata (e, nella specie, mediante pubblico concorso) da un
impiego precedente, con conseguente cessazione di quest'ultimo";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con
il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando la
infondatezza della dedotta questione perché il riferimento fatto
dalla norma denunciata alla categoria di originaria assunzione va
collegato con il requisito temporale della prestazione di servizio,
anche non continuativo, per almeno diciotto mesi "nell'ultimo
triennio", onde è possibile prescindere dall'originaria assunzione
soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente faccia valere, ai fini
dell'inquadramento, un servizio continuativo di almeno diciotto mesi
in categoria superiore a quella nella quale abbia, in ipotesi,
prestato precedentemente altro servizio non di ruolo;
che si è costituita nel presente giudizio la parte ricorrente
nel procedimento a quo, con memoria tardivamente presentata.
Considerato che la norma impugnata non esclude che, in caso di
più assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi
"originaria" anche l'assunzione conseguita successivamente per una
qualifica superiore a quella della prima assunzione, purché sussista
il presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per un
periodo autosufficiente e cioè per 18 mesi, anche non continuativi;
che il giudice a quo non ha motivato, come prescritto dall'art.
23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sulla rilevanza della questione
di legittimità costituzionale in relazione al caso concreto che, ove
sussista il presupposto su indicato, può essere definito
indipendentemente da detta questione in base alla previsione della
norma come in precedenza enunciata;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della l. 25
ottobre 1977, n. 808 ("Norme sul decentramento amministrativo nel
settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente,
nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente
delle università"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal
T.A.R. dell'Emilia Romagna - Sez. di Parma - con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI