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Ordinanza 75/1988 ECLI:IT:COST:1988:75 Generato dall'IA

Ordinanza 75/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 75/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, e 5 del codice di procedura civile, constatato che l'attore al

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 75/1988 · Corte costituzionale: comma, e 5 del codice di procedura civile, constatato che l'attore al

Parole chiave

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diritto alla rendita divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero beneficiario di una rendita d'invalidità domanda d'asilo di rom rimborso dei contributi agli stranieri indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
alcuna violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 907 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Tittarelli Fulvio e

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel procedimento civile diretto al riconoscimento di

un trattamento pensionistico più favorevole, iniziato da Tittarelli

Fulvio nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di Roma,

sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa

dell'I.N.P.S. ai sensi del combinato disposto degli artt. 444, primo

comma, e 5 del codice di procedura civile, constatato che l'attore al

momento della proposizione della domanda risiedeva all'estero, con

ordinanza emessa il 23 ottobre 1985, ha sollevato d'ufficio questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione,

dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, che, per

le cause in materia di assistenza e di previdenza obbligatorie,

determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo

di residenza dell'attore;

che il giudice a quo osserva come la norma denunziata, dettando

un criterio inderogabile di competenza territoriale, ponga l'attore,

siccome residente all'estero, nell'impossibilità di adire il giudice

italiano a difesa dei propri diritti con conseguente violazione

dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, per il quale tutti

debbono potere agire in giudizio a tutela dei diritti e degli

interessi legittimi, nonché dell'art. 25, primo comma, il quale

impone che siano prefissati i criteri per la competenza in relazione

a qualsiasi controversia da instaurarsi davanti al giudice italiano,

ed infine dell'art. 3, primo comma, in quanto i cittadini italiani

residenti all'estero, in materia previdenziale, sarebbero esclusi

dalla tutela giurisdizionale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti

private concludendo l'attore per l'infondatezza e rimettendosi

l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;

che l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga

dichiarata infondata;

Considerato che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza

di rimessione, nessuna lesione o limitazione del diritto di difesa

deriva dalla norma censurata all'attore in controversie previdenziali

che risieda all'estero, in quanto l'attuale sistema processuale

(artt. 444, 413, 18 e 19 c.p.c.) consente di individuare il foro

competente per territorio anche nell'ipotesi in cui l'attore sia

residente all'estero; e tanto per il richiamo operato dall'art. 444

all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 del codice di procedura

civile, prefigurante in subordine l'ipotesi della competenza del

giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o sede la

controparte quando risulti inapplicabile il foro speciale e

inderogabile della residenza dell'attore;

che, pertanto, nessuna vanificazione del diritto di difesa

(artt. 24 e 25 Cost.) è ravvisabile nella fattispecie in esame; né

alcuna violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il

quale non esclude, come è pacifica giurisprudenza di questa Corte,

un trattamento diversificato di situazioni non eguali;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,

e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI