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Ordinanza 748/1988 ECLI:IT:COST:1988:748 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to juvenile court procedures for paternity declarations.

Numero d'incarto Ordinanza 748/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared both constitutional questions manifestly unfounded regarding juvenile court procedures. The appellant argued that the specific in-camera hearing and jurisdictional rules violated constitutional rights, but the Court noted prior rulings already settled these issues. The Court affirmed that legislative discretion in procedural choices is immune to review unless it violates specific constitutional guarantees, which were not found here.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 3 Cost.: The Court's review of legislative discretion in choosing procedural forms is limited to cases of irrationality or specific constitutional violations, not mere differences in procedure.

Parole chiave

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constitutional questions juvenile court procedure in camera hearing right to defense legislative discretion manifestly unfounded paternity declaration prova della minore età

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 Cost.
difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema della scelta concreta
Art. 3 Cost.
minori) e dell'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n.318
Art. 102 Cost.
Art. 269 c.c.
prova (art. 269, secondo comma), il che rende possibile, diversamente
Art. 274 c.c.
Art. 276 c.c.
Art. 269, comma 2 c.c.
prova (art. 269, secondo comma), il che rende possibile, diversamente
art. 24 Cost
difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema della scelta concreta

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 193/1987
Ordinanza n. 394/1987
Ordinanza n. 395/1987
Sentenza n. 202/1975
Sentenza n. 122/1966
Sentenza n. 142/1970
Sentenza n. 46/1957
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.68 della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori) e dell'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n.318

(Disciplina per l'attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1987 dalla

Corte di appello di Bologna, Sezione per i minorenni, nel

procedimento civile vertente tra Ceccaroni Pier Luigi e Zoli

Antonella, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 20

maggio 1987, ha sollevato:

a) in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.

184, nella parte in cui - ulteriormente sostituendo l'art. 38, primo

comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile - demanda

alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione

giudiziale di paternità e maternità "in caso di minori";

b) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art.38, terzo comma, delle

disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui

stabilisce che sulla domanda di dichiarazione giudiziale di

paternità e maternità il tribunale per i minorenni "provvede in

camera di consiglio";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la prima questione venga dichiarata

manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con

sentenza n. 193 del 1987, e la seconda venga dichiarata non fondata;

Considerato che, quanto alla prima questione, essa è stata

effettivamente già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del

1987, nonché manifestamente infondata con ordinanze n. 394 e n. 395

del 1987, e che nell'ordinanza in esame non si rinvengono argomenti

diversi da quelli già esaminati in tali occasioni da questa Corte;

che, quanto alla seconda questione, con sentenza n. 202 del 1975

la Corte ha precisato che "l'ordinamento conosce vari casi di

provvedimenti decisori adottati in camera di consiglio, in cui la

procedura è disposta anche in presenza di elementi della

giurisdizione contenziosa. Basti qui ricordare, oltre ad alcune fasi

del procedimento di separazione personale dei coniugi,

l'interdizione, l'inabilitazione, l'assenza e la dichiarazione di

morte presunta.

L'adozione di tale procedimento nei casi suddetti risponde a criteri

di politica legislativa, inerenti alla valutazione che il legislatore

ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed

all'opportunità di adottare determinate forme processuali. Questa

scelta è discrezionale ed è indubbiamente esente da sindacato in

questa sede, poiché, mentre, come questa Corte ha espressamente

affermato con la sentenza n. 122 del 1966, il procedimento in camera

di consiglio non è, di per sé, contrastante con il diritto di

difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema della scelta concreta

del procedimento da adottare è problema di politica processuale, il

cui esame sfugge alla competenza della Corte (sentenza n. 142 del

1970) nei limiti in cui, ovviamente, non si risolva nella violazione

di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da

irragionevolezza";

che, d'altra parte, nella stessa decisione si è affermato che

"l'inosservanza del diritto di difesa non preclude la possibilità

che la relativa disciplina si conformi alle speciali caratteristiche

della struttura dei singoli procedimenti, purché ne vengano

assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del

contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere

le ragioni delle parti (per tutte v. sentenza n. 46 del 1957)";

e che, nel procedimento specificamente previsto dagli artt. 269

e seguenti del codice civile per la dichiarazione giudiziale di

paternità e maternità, la difesa è pienamente garantita non solo

per ciò che riguarda l'instaurazione del contraddittorio (artt. 274

e 276), ma anche con riferimento all'esperibilità di "ogni mezzo" di

prova (art. 269, secondo comma), il che rende possibile, diversamente

da quanto sostenuto dal giudice a quo, ogni opportuna "integrazione

del materiale probatorio in funzione delle domande hinc et inde

spiegate", così da far escludere la temuta riduzione delle

"modalità di esplicazione del diritto di difesa se rapportate a

quelle vigenti nell'ordinario processo di cognizione contenzioso";

che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983,

n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza del 20 maggio 1987;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art.38, terzo comma, del regio

decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disciplina per l'attuazione del codice

civile e disposizioni transitorie), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con

la stessa ordinanza del 20 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI