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Ordinanza 724/1988 ECLI:IT:COST:1988:724 Generato dall'IA

Ordinanza 724/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 724/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dei Poveri "Boccone del Povero" ed altri nonché l'atto di intervento

Regesto Legislator

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art. 42 Cost; Ordinanza 724/1988 · Corte costituzionale: dei Poveri "Boccone del Povero" ed altri nonché l'atto di intervento

Parole chiave

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espropriazione temporanea estensione dell'espropriazione rinuncia all'espropriazione fondo espropriato accesso al fondo protrazione dell'affitto

Disposizioni normative citate

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art. 42 Cost
1985) in riferimento all'art. 42 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

22 novembre 1972, n. 771 ("Istituzione di una seconda Università

statale in Roma"), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985

dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, sui ricorsi

riuniti proposti dalla Congregazione Missionari Servi dei Poveri

"Boccone del Povero" ed altri contro il Prefetto della Provincia di

Roma ed altra, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione della Congregazione Missionari Servi

dei Poveri "Boccone del Povero" ed altri nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 15

gennaio 1985, n. 426, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 l. 22 novembre 1972, n. 771;

che nell'ordinanza di rimessione si deduce che la norma

impugnata, nel disporre la declaratoria di pubblica utilità delle

opere da compiersi sui terreni destinati dal piano regolatore alla

seconda Università di Roma, ha omesso di fissare i termini per il

compimento delle espropriazioni e delle opere, violando l'art. 42

Cost. con l'imporre su detti terreni un vincolo a tempo

indeterminato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel suo atto

d'intervento, ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile o manifestamente infondata, per essere divenuta

irrilevante e, comunque, per essere stato il vizio dedotto eliminato

- come già affermato dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio nella sentenza impugnata dinanzi al Consiglio di Stato - con

effetto retroattivo dall'art. 4, comma secondo, della l. 3 aprile

1979, n. 122, a norma del quale, "ferma restando la dichiarazione di

pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della l.

22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle

espropriazioni e per l'esecuzione delle opere sono fissati allo

scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge";

che le parti private, costituitesi, hanno insistito per la

declaratoria d'illegittimità della norma impugnata, affermando

(memoria 26 aprile 1988) di avere transatto le controversie in

relazione alle quali era stato instaurato il giudizio davanti al

giudice a quo;

}tps;7BA considerato che, secondo quanto emerge dai lavori

preparatori e contrariamente, a quanto si sostiene nell'ordinanza di

remissione, la ratio dell'art. 4 della l. 3 aprile 1979, n. 122

appare palesemente quella di integrare, con effetto retroattivo, la

norma impugnata, stabilendo il termine per il compimento delle

espropriazioni e per l'esecuzione delle opere;

che la diversa interpretazione, sostenuta dal Consiglio di Stato

e dalle parti private, secondo la quale l'art. 4 della l. n. 122 del

1979 non spiegherebbe alcuna efficacia sulle espropriazioni compiute

anteriormente alla sua entrata in vigore, va respinta, in quanto

vanificherebbe le finalità della norma, ponendosi in palese

contrasto con la ratio legis;

che l'integrazione della norma impugnata, posta in essere con

effetto retroattivo dall'art. 4 della l. n. 122 del 1979 ha

eliminato, ab origine, il dedotto vizio d'illegittimità

costituzionale;

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della l. 22 novembre 1972, n. 771

("Istituzione di una Seconda Università statale in Roma"), sollevata

con ordinanza 15 gennaio 1985, n. 426 del Consiglio di Stato, IV

sezione (n. 426 del R.O. 1985) in riferimento all'art. 42 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI