Italian Constitutional Court declares anti-mafia confiscation question inadmissible as it exceeds judicial power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding anti-mafia confiscation laws manifestly inadmissible. The Court of First Instance raised the issue because the law failed to allow confiscation when preventive measures were suspended due to the suspect's death. The Court ruled that extending confiscation rules to new scenarios is a legislative function, not a judicial one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative: The power to create or limit rights through normative intervention belongs exclusively to the legislature, rendering judicial attempts to extend confiscation rules to new factual scenarios manifestly inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter,
terzo, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia) come modificato e integrato dall'art.
14 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia) promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre
1983 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di prevenzione
instaurato nei confronti di Arena Antonio, iscritta al n. 248 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 231 dell'anno 1984;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 29
dicembre 1983, ha proposto questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., dell'art. 2-ter, terzo,
quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come
modificato ed integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei
beni di provenienza illegittima nelle ipotesi di non applicazione
della misura personale di prevenzione e di cessazione della stessa
per morte del proposto;
che il giudice a quo ha motivato la sollevata questione
attraverso la ricostruzione della natura giuridica e della funzione
degli istituti del sequestro e della confisca, nei precedenti storici
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e nel sistema della medesima e la
rilevazione dell'incoerenza consistente nell'impossibilità di
disporre la confisca prevista dalla predetta legge (appunto per
impedire che beni illecitamente acquisiti producano ulteriori
illeciti o, comunque, rechino danno alla generale economia della
collettività) anche nel caso di mancata applicazione della misura
personale di prevenzione (per morte del proposto nel corso del
procedimento) o nel caso in cui tale misura personale sia cessata per
decorso del termine o per morte del sottoposto;
che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la dichiarazione d'inammissibilità della
proposta questione di legittimità;
}tps;7BA Considerato che, con l'ordinanza di rimessione, si chiede
a questa Corte una pronunzia additiva che estenda la confisca, di cui
al terzo comma dell'art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ad ipotesi attualmente non previste;
che tale intervento di produzione normativa, in particolare in
materia sanzionatoria o, quanto meno, limitativa di diritti, compete
esclusivamente al legislatore e, pertanto, esorbita dai poteri di
questa Corte;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va
dichiarata manifestamente inammissibile;
che, infine, la dichiarazione d'inammissibilità per la
motivazione innanzi espressa assorbe ogni indagine sulle ulteriori
ragioni d'inammissibilità eccepite dall'Avvocatura dello Stato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 41
e 42 Cost., con ordinanza del 29 dicembre 1983 del Tribunale di
Catanzaro - dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge
31 maggio 1965, n. 575, così come modificato ed integrato dall'art.
14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI