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Ordinanza 720/1988 ECLI:IT:COST:1988:720 Generato dall'IA

Ordinanza 720/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 720/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 117 Cost; Ordinanza 720/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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sistema proporzionale elezione regionale circoscrizione elettorale sistema di votazione diritto elettorale votazione consultiva

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
94, in riferimento all'art. 117 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

della Regione Lazio 6 dicembre 1979, n. 93 ("Costituzione,

organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie

locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli

sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616") come modificato

dall'art. 1, n. 2, della legge della Regione Lazio 6 dicembre 1979,

n. 94;

1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 dal T.A.R. del Lazio sul

ricorso proposto da Cicchetti Antonio ed altri contro il Sindacato

del Comune di Rieti ed altri, iscritta al n. 658 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal T.A.R. del Lazio - Sede

staccata di Latina, sul ricorso proposto da Magliocchetti Bruno ed

altro contro il Comune di Isola del Liri ed altri, iscritta al n. 234

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 231 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Cicchetti Antonio ed altri,

Magliocchetti Bruno ed altro e della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Gabriele Moricca per Cicchetti Antonio ed altri e per

Magliocchetti Bruno ed altro l'avv. Vito Bellini per la Regione

Lazio;

Ritenuto che, nel corso del giudizio diretto all'annullamento

della delibera del Consiglio comunale di Rieti n. 37 del 12 marzo

1981 relativa alla elezione dei rappresentanti del Comune

nell'Assemblea della Unità sanitaria locale di Rieti/1 in

applicazione delle leggi della Regione Lazio 6 dicembre 1979 nn. 93 e

94, il T.A.R. del Lazio, sez. II, con ordinanza del 28 ottobre 1981,

ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,

n. 2, della legge regionale n. 94 del 1979, modificata dalla

precedente legge regionale n. 93 del 1979 (concernente la

costituzione, l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle

Unità sanitarie locali) in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost.;

che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata,

introducendo il sistema del "voto limitato", non rispetta il

principio fondamentale della proporzionalità indicato dal

legislatore statale nell'art. 15, quinto comma, della l. 23 dicembre

1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale") in

quanto, pur assicurando la elezione di rappresentanti delle

minoranze, privilegia fra queste il gruppo di maggiore consistenza;

che analoga questione è stata sollevata dal T.A.R. Lazio -

Sezione staccata di Latina, con ordinanza dell'8 aprile 1983,

relativamente all'art. 2 della legge della Regione Lazio 6 dicembre

1979, n. 93 e all'art. 1, n. 2, della legge regionale 6 dicembre

1979, n. 94, in riferimento all'art. 117 Cost.;

che in entrambi i giudizi si sono costituite le parti private,

originari ricorrenti, concludendo per la fondatezza della questione,

ciò ribadendo nelle memorie di udienza;

che la Regione Lazio è intervenuta solo nel primo giudizio, con

memoria presentata fuori termine;

che i giudizi suindicati possono essere riuniti per essere

decisi con unica pronuncia, coinvolgendo la medesima questione;

Considerato che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta

la legge statale 15 gennaio 1986, n. 4, la quale prevede

espressamente un sistema elettorale analogo a quello indicato nella

legge regionale impugnata;

che tenuto conto che, al momento in cui questa Corte dovrebbe

pronunciarsi sulla dedotta questione di legittimità costituzionale,

non esiste più nella legislazione statale la norma che, secondo le

ordinanze di rimessione, indicherebbe la presenza di quel principio

fondamentale che, a detta dei giudici a quibus, non sarebbe stato

rispettato dalla normativa regionale impugnata, onde le questioni,

che peraltro riguardano probabilmente l'elezione di organi ormai

scaduti dalla carica, potrebbero essere risolte in via

interpretativa;

che si rende perciò opportuna la restituzione degli atti ai

giudici a quibus per un riesame sulla rilevanza alla luce dello jus

superveniens;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 658 del 1982 e n. 234

del 1984;

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché

riesaminino la rilevanza delle questioni proposte alla luce della

legge 15 gennaio 1986, n. 4.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI