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Ordinanza 719/1988 ECLI:IT:COST:1988:719 Generato dall'IA

Ordinanza 719/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 719/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

Regesto Legislator

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Ordinanza 719/1988 · Corte costituzionale: 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali contabilità pubblica compito di diritto pubblico competenza del pubblico ministero categorie di competenza violazione dei doveri di servizio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo

comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero

dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) promosso con

ordinanza emessa il 30 giugno 1987 dalla Corte dei Conti, Sezione I

giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità proposto dal

Procuratore Generale nei confronti di Del Vecchio Gaetano ed altri,

iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 - 1ª s.s. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 30 giugno

1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97,

primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto la

predetta norma sottrae alla giurisdizione della stessa Corte dei

Conti la materia della responsabilità per la produzione di danno

ambientale, devolvendola al giudice ordinario, anche in caso di

comportamenti derivanti da violazione degli obblighi di servizio di

funzionari e dipendenti pubblici;

Considerato che analoga questione è già stata dichiarata

infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987;

che l'ordinanza di rimessione non introduce sostanziali profili

di novità della questione, limitandosi ad aggiungere ai parametri

costituzionali di riferimento già considerati dalla Corte quelli di

cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost., i quali, tuttavia, vengono posti in

via meramente conseguenziale rispetto alla ritenuta violazione degli

artt. 103 e 25, negata con la predetta sentenza n. 641 del 1987;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio

1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in

materia di danno ambientale) sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e

103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI