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Ordinanza 717/1988 ECLI:IT:COST:1988:717 Generato dall'IA

Ordinanza 717/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 717/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Regesto Legislator

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Ordinanza 717/1988 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Parole chiave

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zone rurali incompetenza territoriale inquinamento d'origine agricola diritto regionale legislazione veterinaria violazione degli oneri dell'autorizzazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, punto 3,

lettera c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33

(Norme per la tutela dell'ambiente) promosso con ordinanza emessa il

12 maggio 1987 dal Pretore di Caprino Veronese nel procedimento

penale a carico di Tinelli Mario ed altro, iscritta al n. 395 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39 - 1ª s.s. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Caprino Veronese ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, punto 3,

lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33,

nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione per lo

spargimento di liquami e fanghi derivanti da allevamenti di animali

al fine di fertilizzare i propri terreni, per presunto contrasto con

gli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, assumendosi

che la Regione avrebbe legiferato in materia penale, come tale

riservata alla competenza legislativa dello Stato;

Considerato che la materia disciplinata dalla norma censurata è

prettamente amministrativa in quanto riguarda l'inquinamento del

suolo di competenza della Regione e propriamente la determinazione

delle fattispecie per cui occorre l'autorizzazione amministrativa e

quelle che invece ne sono esenti e non importa alcuna modificazione

nella configurazione del fatto-reato;

che il reato consiste invece nell'effettuazione o nel

mantenimento degli scarichi senza autorizzazione;

che non sussiste la violazione della sfera di competenza

esclusiva dello Stato in materia di sanzioni penali;

che, conseguentemente, la proposta questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, punto 3, lett. c), della legge della

Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela

dell'ambiente) sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo

comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di Caprino Veronese con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI