Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 716/1988 ECLI:IT:COST:1988:716 Generato dall'IA

Ordinanza 716/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 716/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2108 c.c, art. 36 Cost; Ordinanza 716/1988 · Corte costituzionale: 1, terzo comma,

Parole chiave

Generato dall'IA
perdita di lavoro usuale ore di lavoro non effettuate compensazione delle ore straordinarie retribuzione del lavoratore dipendente salario usuale pubblica utilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2108 c.c
riconoscere alla disposizione dell'art. 2108 c.c., che, intervenuta
art. 36 Cost
coerenza con l'art. 36 Cost., garantisce un compenso proporzionato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

del r.d.-l. 15 marzo 1923, n. 692, (Limitazione dell'orario di lavoro

per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali

di qualunque natura) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1987

dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Arcangeli

Telemaco ed altri e l'A.C.E.A., iscritta al n. 372 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Arcangeli Telemaco ed altri e

dell'A.C.E.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Roma ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del R.D.L.

15 marzo 1923, n. 692, nella parte in cui esclude gli uffici e i

servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati - e in

particolare le imprese esercenti il servizio pubblico di erogazione

dell'energia elettrica e dell'acqua - dall'applicazione delle altre

norme del medesimo R.D.L. e in ispecie della norma di cui all'art. 5

relativa al compenso del lavoro straordinario per preteso contrasto

con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto, altresì, che il giudice a quo argomenta in merito alla

non manifesta infondatezza della proposta questione evidenziando

come, a 65 anni di distanza dall'emanazione del R.D.L. n. 692 del

1923, non siano state emanate quelle "particolari disposizioni" cui

la norma impugnata faceva riferimento nel demandare alle stesse la

regolamentazione della misura minima della retribuzione dovuta per il

lavoro straordinario;

Considerato che le proposte censure sono resistite dal rilievo da

riconoscere alla disposizione dell'art. 2108 c.c., che, intervenuta

successivamente alla norma impugnata, ha demandato alla

contrattazione collettiva la misura della maggiorazione retributiva

per il lavoro straordinario;

che, in concreto, tale fonte è effettivamente intervenuta, sì

da determinare il compenso minimo stabilito per il lavoro

straordinario, di talché deve ritenersi che il riferimento contenuto

nell'art. 1 del R.D.L. n. 692 del 1923 ad "altre disposizioni" abbia

trovato attuazione nel combinato disposto dell'art. 2108 c.c. con le

norme derivanti dalla contrattazione collettiva di settore;

che la norma impugnata, rinviando a "separate disposizioni" per

la disciplina dell'orario massimo normale di lavoro del personale

addetto a "pubblici servizi, anche se gestiti da assuntori privati",

ha inteso regolamentare, in parte qua, diversamente i relativi

rapporti di lavoro, in considerazione delle peculiarità che li

caratterizzano per la natura e la destinazione delle prestazioni che

ne sono oggetto;

che, peraltro, anche nei confronti di detto personale, il

combinato disposto dell'art. 2108 c.c. e delle norme della

contrattazione collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario,

una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario, in

coerenza con l'art. 36 Cost., garantisce un compenso proporzionato

alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti

dell'orario normale;

che, conseguentemente, la proposta questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del r.d.l.

15 marzo 1923, n. 692, (Limitazione dell'orario di lavoro per gli

operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di

qualunque natura) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI