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Ordinanza 715/1988 ECLI:IT:COST:1988:715 Generato dall'IA

Ordinanza 715/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 715/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo,

Regesto Legislator

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Ordinanza 715/1988 · Corte costituzionale: 1, quinto comma, e 3, primo,

Parole chiave

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diritto all'antenna diritto di diffondere canone radiotelevisivo accesso dei media servizi di telecomunicazione limiti della libertà d'espressione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo,

secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito

in legge 4 febbraio 1985, n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di

trasmissioni radiotelevisive) promosso con ordinanza emessa il 18

giugno 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Radio A-107

contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altri,

iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Radio A-107 e del Ministero

delle Poste e Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con

ordinanza in data 18 giugno 1985, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 21 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6

dicembre 1984 n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985 n. 10,

nella parte in cui esclude l'attività delle emittenti

radiotelevisive private che non fossero già in funzione alla data

del 1° ottobre 1984;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per

omesso accertamento della rilevanza, non avendo il giudice a quo

accertato preliminarmente se, nel caso di specie, l'emittenza fosse

comunque inibita dal divieto di utilizzare le frequenze usate per

motivi di interferenza con la radionavigazione aerea (secondo quanto

disposto dall'impugnato provvedimento di disattivazione): divieto

violato anche per le emittenze radiotelevisive entrate in funzione in

epoca successiva al 1° ottobre 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo,

secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito

in legge 4 febbraio 1985 n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di

trasmissioni radiotelevisive) sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 21 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI