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Ordinanza 713/1988 ECLI:IT:COST:1988:713 Generato dall'IA

Constitutional Court rejects regional law retroactivity claim citing no constitutional ban on retroactive legislation.

Numero d'incarto Ordinanza 713/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding the retroactive application of Tuscan regional laws manifestly unfounded. The State Council argued that reducing subsidies retroactively violated the principle of non-retroactivity under Article 117 of the Constitution. The Court ruled that while non-retroactivity is a general interpretative canon, it does not prohibit regional legislatures from enacting laws with retroactive effect outside criminal matters.

Regesto Legislator

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Art. 117 Cost.; Art. 11 Disp. Prel. Cod. Civ.: The principle of non-retroactivity is a general interpretative canon but does not prohibit regional legislatures from enacting laws with retroactive effect, except in criminal matters.

Parole chiave

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principle of non-retroactivity regional legislative power retroactive legislation constitutional question admissibility subsidiary exercise grants scala decrescente dei contributi sussidio per le spese d'esercizio deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 117 Cost.
regionale) sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal
Art. 11 Disp. Prel. Cod. Civ.
codificato dall'art. 11 Disp. Prel. Cod. Civ., condiziona la
Art. 25, secondo comma, Cost.
(art. 25, secondo comma, Cost.), dettare norme con efficacia
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 117 Cost
regionale) sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal

Giurisprudenza citata

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sentenza 28 febbraio 1967 n. 23
sentenza 28 febbraio 1967 n. 23);
sentenza 9 marzo 1978 n. 23
sentenza 27 aprile 1982 n. 91
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione Toscana 20 dicembre 1979, n. 67 (Sussidi di esercizio

alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbani

viaggiatori per l'anno 1978. Integrazione alla legge regionale 26

luglio 1978, n. 51) e dell'art. 3 della legge Regione 6 dicembre

1982, n. 90, (Interventi a favore dei pubblici servizi

automobilistici d'interesse regionale), promosso con ordinanza emessa

il 29 giugno 1984 dal Consiglio di Stato - Sezione IV Giurisdizionale

- sui ricorsi riuniti proposti nel procedimento civile vertente tra

la S.p.a. SITA ed altri contro la Regione Toscana, iscritta al n. 874

del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. SITA ed altre e della

Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza in data 29

giugno 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979,

n. 67, e 3 della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90,

nella parte in cui, disponendo una riduzione dei contributi dovuti

alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione regionale

(nella misura dell'ottanta per cento, rispetto a quello del novanta

per cento della perdita di esercizio, già stabilita nella precedente

legge regionale 26 luglio 1978 n. 51), anche per gli anni anteriori a

quelli della loro entrata in vigore, e così disconoscendo situazioni

scaturenti da quest'ultima legge, contrasterebbero con l'art. 117

Cost., in quanto violerebbero il principio di irretroattività che,

codificato dall'art. 11 Disp. Prel. Cod. Civ., condiziona la

legislazione regionale, quale principio fondamentale di quella

statale;

Considerato che, il principio di irretroattività della legge,

mentre ha una portata generale quale canone ermeneutico imposto

all'interprete, non opera con altrettanta latitudine nei confronti

del legislatore, cui non è inibito, salvo che nella materia penale

(art. 25, secondo comma, Cost.), dettare norme con efficacia

retroattiva, come questa Corte ha reiteratamente riconosciuto;

che, conseguentemente l'art. 11, Disp. Prel. Cod. Civ., non può

assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da

quello che esso assume per quello statale e cioè che, ad esclusione

della suddetta materia (peraltro estranea alla competenza normativa

delle regioni) è, per l'uno, come per l'altro, possibile

l'emanazione di norme alle quali venga attribuita la menzionata

efficacia retroattiva (v. sentenza 28 febbraio 1967 n. 23);

che non possono fondatamente richiamarsi in senso contrario le

sentenze 9 marzo 1978 n. 23 e 27 aprile 1982 n. 91, in quanto, con le

medesime, questa Corte, pur avendo dichiarato l'illegittimità

costituzionale di norme regionali con riconosciuta efficacia

retroattiva, ha provveduto a siffatta declaratoria per la ragione che

tale efficacia incideva su effetti già prodotti dalla legislazione

statale, venendo così a violare non un presunto principio

fondamentale di irretroattività, bensì quello "dell'unità

dell'ordinamento giuridico dello Stato";

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20

dicembre 1979, n. 67, (Sussidi di esercizio alle imprese

concessionarie di autoservizi di linee extraurbani viaggiatori per

l'anno 1978. Integrazioni alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51)

e 3 della legge regionale della Toscana 6 dicembre 1982, n. 90,

(Interventi a favore dei pubblici servizi automobilistici d'interesse

regionale) sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal

Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI