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Ordinanza 71/1988 ECLI:IT:COST:1988:71 Generato dall'IA

Ordinanza 71/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 71/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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consulenza"), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 9 giugno 1983 dal

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 41 della Costituzione, art. 4 della Costituzione; Ordinanza 71/1988 · Corte costituzionale: consulenza"), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 9 giugno 1983 dal

Parole chiave

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ordine professionale autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia deontologia professionale professioni scientifiche segreto professionale in materia di ricerca medica medicina del lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non sono da
art. 41 della Costituzione
che nemmeno appare violato l'art. 41 della Costituzione, ove si
art. 4 della Costituzione
esame in rapporto all'art. 4 della Costituzione, in quanto, se
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 23 novembre

1939, n. 1815 ("Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di

consulenza"), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 9 giugno 1983 dal

Tribunale di L'Aquila, iscritte ai nn. 743, 744, 745 e 746 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 39 e 46 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che le quattro ordinanze di cui in epigrafe, relative ad

altrettanti procedimenti diretti alla dichiarazione di nullità di

società, sollevano la stessa questione di legittimità

costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815 ("Disciplina

giuridica degli studi di assistenza e di consulenza"), per asserito

contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, sul rilievo che

essa, interpretata nel senso che la indicazione delle attività che

possono, con l'osservanza delle prescrizioni ivi previste, essere

svolte in forma societaria, importa l'esclusione di tale forma per

l'esercizio di ogni altra attività che, come quella sanitaria,

richieda negli operatori il possesso di specifici titoli di

abilitazione professionale;

che, pertanto, la legge in esame sarebbe in contrasto col

principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con la

funzione sociale del lavoro e con la libertà di iniziativa

economica, in tal modo precludendo la possibilità di costituzione di

società per la gestione di gabinetti e laboratori di analisi;

Considerato che, data l'unicità dell'oggetto, i giudizi devono

essere riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 17 del 1976, dichiarava

infondata una analoga questione, osservando, in primo luogo, che "la

vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza

si riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni protette,

ossia alle professioni intellettuali per cui la legge, a norma

dell'art. 2229 del codice civile, richiede la necessaria iscrizione

in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli d'abilitazione o

autorizzazione e di altri requisiti legali" e, in secondo luogo, che

"per queste attività, rispetto alle quali la legge sancisce il

carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali

(cfr. art. 2232 codice civile), l'art. 1 della legge n. 1815 del 1939

non esclude in modo assoluto la possibilità d'esercizio in forma

associativa", purché l'associazione stessa si costituisca tra

persone debitamente abilitate o autorizzate all'esercizio di

specifiche attività e secondo la normativa prescritta;

che in tale prospettiva nessuna violazione si ravvisa del

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non sono da

ritenersi vietate le attività svolte in forma societaria in

gabinetti o laboratori di analisi gestiti da professionisti

regolarmente abilitati e iscritti negli albi professionali;

che nemmeno appare violato l'art. 41 della Costituzione, ove si

consideri che i limiti imposti dal legislatore nella speciale materia

si armonizzano pienamente con la norma di cui all'art. 41, secondo

comma, della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica

privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in

modo da arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana;

parimenti è a dirsi del dubbio di costituzionalità della norma in

esame in rapporto all'art. 4 della Costituzione, in quanto, se

vengono rispettate le condizioni stabilite dal legislatore, nessuna

limitazione è imposta al diritto al lavoro garantito dalla

Costituzione a tutti i cittadini;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815

("Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza"),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione,

dal Tribunale di L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI