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Ordinanza 685/1988 ECLI:IT:COST:1988:685 Generato dall'IA

Ordinanza 685/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 685/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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proposto da Baldi Giuditta contro l'Ufficio imposte dirette di Arona,

Regesto Legislator

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art. 24 Cost, art. 97 Cost, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 685/1988 · Corte costituzionale: proposto da Baldi Giuditta contro l'Ufficio imposte dirette di Arona,

Parole chiave

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diritto a un difensore difesa obbligatoria procedura fiscale onere della prova del contribuente assistenza amministrativa fiscale internazionale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
(art. 24 Cost.) ed il principio di buon andamento ed imparzialità
art. 97 Cost
della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
art. 24 della Costituzione
Considerato che l'art. 24 della Costituzione stabilisce bensì
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n.

739, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso

proposto da Baldi Giuditta contro l'Ufficio imposte dirette di Arona,

iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del

14 gennaio 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Baldi

Giuditta la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con

ordinanza del 6 ottobre 1986 (reg. ord. n. 794 del 1986), sollevava,

in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, primo e terzo comma, d.P.R. 26 ottobre

1972 n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n.

739, secondo cui nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie

non è obbligatoria la difesa tecnica del contribuente;

che, secondo la Commissione, la facoltà di sostenere

personalmente le proprie ragioni, attribuita a persone prive di

competenza specifica, poteva ledere il diritto di difesa in giudizio

(art. 24 Cost.) ed il principio di buon andamento ed imparzialità

della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione.

Considerato che l'art. 24 della Costituzione stabilisce bensì

l'inviolabilità del diritto di difesa in giudizio ma non impedisce

al legislatore di disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni

discrezionali, insindacabili in questa sede a meno che siano viziate

da irrazionalità (v. sent. n. 188 del 1980 e ord. n. 48 del 1988);

che è manifestamente non irragionevole l'attribuzione alla

parte privata della facoltà di difendersi personalmente in un

procedimento, come quello davanti alle commissioni tributarie,

vertente prevalentemente su fatti, caratterizzato da forme

semplificate e, pur sempre, dalla possibilità per la parte di farsi

assistere e rappresentare dalle persone indicate nel terzo comma

dell'impugnato art. 30 d.P.R. n. 636 del 1972;

che l'art. 97 Cost. è manifestamente estraneo alla questione

sollevata.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come

sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in

riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI