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Ordinanza 684/1988 ECLI:IT:COST:1988:684 Generato dall'IA

Ordinanza 684/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 684/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4

Regesto Legislator

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art. 291 c.c; Ordinanza 684/1988 · Corte costituzionale: civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4

Parole chiave

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adozione di interdetti assegno di adozione adozione singola segreto d'adozione figlio adottivo congedo di adozione

Disposizioni normative citate

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art. 291 c.c
3 e 30 Cost., dell'art. 291 c.c., nella
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice

civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4

aprile 1986 dal Tribunale di Catania, sul ricorso proposto da Bottino

Carmela, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

del 14 gennaio 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del procedimento di adozione promosso da

Carmela Bottino, il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 4

aprile 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 291 c.c., nella

parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti

legittimi o legittimati ancorché maggiorenni e consenzienti.

Considerato che la norma impugnata, per la parte denunciata con la

predetta ordinanza, è stata già dichiarata costituzionalmente

illegittima da questa Corte con sent. n. 557 del 1988.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte

denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dal Tribunale di

Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto detta norma

è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza

n. 557 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI