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Ordinanza 677/1988 ECLI:IT:COST:1988:677 Generato dall'IA

Ordinanza 677/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 677/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio

Regesto Legislator

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Ordinanza 677/1988 · Corte costituzionale: l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio

Parole chiave

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stato richiesto servizio medico regionale legislazione sanitaria somministrazione di cure mediche Stato regionale rimborso dell'intervento di cataratta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione

Toscana notificato il 2 settembre 1986, depositato in cancelleria il

9 settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi

1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1986, contenente "Atto

di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle

regioni in materia di requisiti delle case di cura private".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'avvocato Giuseppe Stancanelli per la Regione Toscana e

l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Ritenuto che la regione Toscana ha sollevato conflitto di

attribuzione contro l'atto amministrativo di indirizzo e

coordinamento in materia di requisiti delle case di cura private

indicato in epigrafe, adducendo un'invasione delle competenze

costituzionalmente garantite alle Regioni dagli artt. 117, 118 e 119

della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 43 della legge 23

dicembre 1978, n. 833 (riforma sanitaria) ed agli artt. 27, 30 e 31

del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

che il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del

ricorso;

che peraltro, con atto notificato il 22 gennaio 1988, la regione

Toscana ha rinunziato al ricorso e che tale rinunzia è stata

accettata, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro

per gli affari regionali.

Considerato che, pertanto, va pronunciata l'estinzione del

processo, in applicazione dell'art. 27 delle Norme integrative per i

giudizi davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI