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Ordinanza 665/1988 ECLI:IT:COST:1988:665 Generato dall'IA

Ordinanza 665/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 665/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Cancelleria il 12 e il 14 ottobre 1987 ed iscritti ai nn. 18, 19 e 20

Regesto Legislator

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art. 77 della Costituzione; Ordinanza 665/1988 · Corte costituzionale: 18, 19 e 20

Parole chiave

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competenza legislativa categorie di competenza ripartizione delle competenze vigilanza dell'autorità competente competenza del pubblico ministero Stato regionale

Disposizioni normative citate

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art. 77 della Costituzione
legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 del

D.L. 4 settembre 1987 n. 367 dal titolo "Modifiche alla legge 29

febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive", promossi con ricorsi, rispettivamente, dei

Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana, notificati l'8

ottobre (il primo) e il 7 ottobre (gli altri due), depositati in

Cancelleria il 12 e il 14 ottobre 1987 ed iscritti ai nn. 18, 19 e 20

del registro ricorsi 1987;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Campania ha chiesto che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del citato d.l. 4

settembre 1987 n. 367 per l'asserito contrasto con gli artt. 97, 117

e 118 della Costituzione, in relazione ai Decreti del Presidente

della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977;

che analoga impugnativa è stata proposta dalle Regioni Umbria e

Toscana in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 119 della Costituzione

e ai principi generali in tema di separazione dei poteri

costituzionali;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con

unica ordinanza;

che il d.l. 4 settembre 1987 n. 367 non è stato convertito in

legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di

questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la

manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4

settembre 1987 n. 367 ("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47,

concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive"), in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 118 in relazione ai

Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977

e 119 della Costituzione, sollevate, rispettivamente, dai Presidenti

delle Regioni Campania, Umbria e Toscana con i ricorsi indicati in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI