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Ordinanza 660/1988 ECLI:IT:COST:1988:660 Generato dall'IA

Ordinanza 660/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 660/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma,

Regesto Legislator

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art. 117 Cost; Ordinanza 660/1988 · Corte costituzionale: 46, secondo comma,

Parole chiave

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servizio medico regionale regime di copertura modello assicurativo nell'assicurazione malattia assicurazione malattia privata accordo interprofessionale contratto d'assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
posto alla legislazione regionale dell'art. 117 Cost., ponendosi in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo

comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2

("Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle

istituzioni sanitarie di carattere privato"), promosso con ordinanza

emessa il 20 giugno 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di

Bologna, sui ricorsi riuniti proposti da Carrieri Michele ed altri

contro la U.S.L. n. 26 di San Giovanni in Persiceto ed altra,

iscritta al n. 1313 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo avente ad

oggetto la disdetta dei rapporti di convenzionamento esterno sorti

fra una U.s.l. ed alcune istituzioni sanitarie private, il TAR

Emilia-Romagna, con ordinanza in data 20 giugno 1984, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma,

legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980 n. 2 ("Disciplina per

l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie

di carattere privato");

che la norma impugnata, viene censurata nella parte in cui,

prevedendo che, fino alla scadenza del periodo di validità del primo

piano sanitario regionale, le convenzioni con le istituzioni

sanitarie private debbano avere durata annuale, violerebbe il limite

posto alla legislazione regionale dell'art. 117 Cost., ponendosi in

contrasto con i contenuti e i princi'pi del piano sanitario nazionale

e dei piani sanitari regionali che ad esso devono uniformarsi (artt.

53 e 55 della legge dello Stato 23 dicembre 1978 n. 833), e che

imporrebbero alle predette convenzioni una durata triennale;

che non si sono costituite le parti del giudizio a quo;

Considerato che, in materia di convenzionamento, le regioni sono

tenute a prestare osservanza a quanto previsto dagli artt. 43 e 44

della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che non impongono una durata

triennale delle convenzioni, ma soltanto la loro conformità ad uno

schema-tipo approvato, secondo i casi, dal Consiglio dei Ministri o

dal Ministro della Sanità;

che tali schemi, al momento dell'emanazione della norma

censurata, e in quello successivo di adozione degli impugnati atti di

disdetta, non risultavano ancora approvati;

che, peraltro, la disposizione oggetto della questione sollevata

ha un carattere meramente transitorio e risulta emanata al solo "fine

di consentire un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione

della rete pubblica sanitaria", mentre le norme a regime (artt. 13,

25 e 31) appaiono pienamente conformi al principio della

corrispondenza con lo schema tipo approvato dal Ministro della

Sanità (art. 44 legge n. 833 del 1978);

che non è, infine, possibile censurare una norma regionale

volta a facilitare il processo di armonizzazione delle convenzioni

alle linee della nuova programmazione sanitaria, regionale e

nazionale, prescindendo, in via transitoria, da un criterio, quale

quello della durata triennale, non attinente ai contenuti della

pianificazione, né allora previsto, non risultando, a quell'epoca,

ancora approvato lo schema-tipo ministeriale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46, secondo comma, legge reg. Emilia-Romagna

8 gennaio 1980 n. 2 ("Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le

convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato")

sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R.

Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI