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Ordinanza 657/1988 ECLI:IT:COST:1988:657 Generato dall'IA

Ordinanza 657/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 657/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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statale, fra comuni, frazioni e borgate, modificherebbe i presupposti

Regesto Legislator

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Ordinanza 657/1988 · Corte costituzionale: statale, fra comuni, frazioni e borgate, modificherebbe i presupposti

Parole chiave

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imposta locale contabilità regionale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tassa sul foglio di malattia Stato regionale tassazione secondo il potere d'apprezzamento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della tariffa allegata

alla legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 50 ("Disciplina

delle tasse sulle concessioni regionali"), promosso con ordinanza

emessa il 13 gennaio 1983 dal Tribunale di Venezia nel procedimento

civile vertente tra Giusti Anna ed altri e la regione Veneto,

iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Giusti Anna ed altri e della

regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'accertamento della pretesa tributaria, avanzata dalla regione

Veneto nei confronti di alcuni titolari di farmacie, e attinenti al

pagamento della tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di

farmacie e del contributo a carico delle farmacie non rurali, il

Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 13 gennaio 1983, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della tariffa

allegata alla legge reg. Veneto 8 maggio 1980 n. 50 ("Disciplina

delle tasse sulle concessioni regionali"), con riferimento all'art.

119, comma primo, Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la predetta tariffa che, ai

fini della determinazione della misura della tassa annuale di

ispezione, sopprime la distinzione, presente nella legislazione

statale, fra comuni, frazioni e borgate, modificherebbe i presupposti

del tributo stabiliti con legge dello Stato (titolo IV della tariffa

allegata al d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121), così violando i limiti

posti all'autonomia finanziaria regionale dall'art. 119, comma primo,

Cost.;

che nel presente giudizio si sono costituiti i titolari delle

farmacie, nonché l'Unione regionale dei farmacisti della regione

Veneto (UNIFARVE), parti attrici nel processo a quo, chiedendo che la

questione venisse dichiarata infondata;

che si è altresì costituita la regione Veneto concludendo per

l'irrilevanza e, in subordine, per la manifesta infondatezza

dell'eccezione di legittimità costituzionale;

Considerato che nel corso del giudizio sono entrate in vigore le

leggi reg. Veneto 26 ottobre 1983 n. 51 e 30 dicembre 1987 n. 61 che

hanno modificato la tabella impugnata proprio nella parte oggetto

della censura di costituzionalità;

che la seconda delle predetti leggi regionali prevede

espressamente l'applicabilità della disciplina in essa contenuta

alle "questioni tuttora pendenti" (art. 3, comma secondo);

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice

a quo perché valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI