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Ordinanza 655/1988 ECLI:IT:COST:1988:655 Generato dall'IA

Ordinanza 655/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 655/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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30 aprile 1976, n. 159 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 655/1988 · Corte costituzionale: 30 aprile 1976, n. 159 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

Parole chiave

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denuncia spontanea reddito non dichiarato complicità in sottrazione d'imposta dichiarazione fiscale notifica della situazione patrimoniale attività estranea all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
difesa di cui all'art. 24 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

30 aprile 1976, n. 159 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

d.-l. 4 marzo 1976, n. 31 contenente disposizioni penali in materia

di infrazioni valutarie"), promosso con ordinanza emessa il 5

febbraio 1981 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a

carico di Leclerc Robert ed altri, iscritta al n. 520 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 325 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione di Damonte Giuseppe, Leclerc Robert

e Limello Agostino, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto

l'accertamento del reato valutario previsto dall'art. 2 legge 30

aprile 1976 n. 159 (come modificato con leggi 8 ottobre 1976 n. 689 e

23 dicembre 1976 n. 863), concernente l'omessa dichiarazione e

conseguente "nazionalizzazione" delle attività o disponibilità

illegittimamente costituite all'estero, il Tribunale di Palermo, con

ordinanza in data 5 febbraio 1981, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice, con

riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in

cui, imponendo al cittadino che abbia costituito disponibilità o

attività all'estero, di rendere, sotto la comminatoria di gravi

sanzioni penali, dichiarazioni spesso comportanti l'ammissione di

fatti che potrebbero costituire reati diversi dall'infrazione

valutaria, e per i quali non è garantita alcuna impunità (quali ad

esempio delitti doganali, finanziari e societari), si porrebbe in

contrasto con il principio - riconducibile nell'ambito del diritto di

difesa di cui all'art. 24 Cost. - secondo il quale l'imputato non è

tenuto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli;

che i soggetti imputati nel giudizio a quo si sono costituiti

chiedendo l'accoglimento della questione, mentre, in senso opposto ha

formulato le sue conclusioni l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che, secondo quanto già affermato da questa Corte

nella sentenza n. 236 del 1984 (punto 12 della motivazione) e nelle

pronuncie in essa richiamate, il diritto di difesa è garantito

dall'art. 24 Cost. soltanto dal momento dell'instaurazione del

procedimento penale o dal momento in cui l'indizio di reato si

soggettivizza nei confronti di una determinata persona;

che, peraltro, come già ritenuto da questa Corte nella citata

sentenza n. 236 del 1984 (punto 10 della motivazione) taluni reati,

quali il contrabbando doganale, il falso in bilancio, le false

comunicazioni sociali, la frode fiscale ed altri, "non sono affatto

conseguenze astrattamente necessarie ed inevitabili del fatto di

possedere all'estero disponibilità valutarie o attività di

qualsiasi genere in violazione delle norme valutarie vigenti al

momento del medesimo, ma semplici eventualità di fatto";

che tale rapporto di semplice eventualità di fatto, e non di

necessaria conseguenzialità, fra l'illegittima costituzione di

attività o disponibilità all'estero e la commissione di altri

reati, esclude che colui il quale renda la dichiarazione imposta

dalla norma impugnata si autodenunci, per ciò solo, di altri

comportamenti costituenti illecito penale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata, non potendosi invocare il diritto di difesa per

comportamenti in relazione ai quali il soggetto non è ancora

imputato o indiziato di reità, e che, comunque, in sé considerati,

non costituiscono autodenuncia o confessione di reati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrativi per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976 n. 159 e

successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 24,

secondo comma Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI